Cassazione Penale, Sentenza n. 35469/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 febbraio 2026, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per sequestro a scopo di estorsione e rapina aggravata dalla partecipazione di più persone riunite, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato la misura. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione; il 26 giugno 2026 il difensore e procuratore speciale ha dichiarato di rinunciarvi per sopravvenuta carenza di interesse, allegando il dispositivo della sentenza di assoluzione pronunciata il 23 giugno 2026 dalla Corte di assise di Catanzaro per i reati oggetto del procedimento cautelare, con contestuale perdita di efficacia della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more del giudizio di legittimità, l’imputato era stato assolto dai reati oggetto della cautela e la misura era divenuta inefficace. Non ha disposto la condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: l’inammissibilità derivava dal venir meno sopravvenuto dell’interesse, non dalle cause ordinarie di inammissibilità previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità conseguente al sopravvenuto venir meno dell’interesse, distinta dalle cause ordinarie di inammissibilità, non comporta la condanna del ricorrente alle spese o alla sanzione pecuniaria.
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Quando l’interesse al ricorso viene meno dopo la sua proposizione, l’inammissibilità che ne consegue è indipendente dalle cause ordinarie richiamate dalla norma e non dà luogo alle condanne accessorie indicate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento applicativo di una misura custodiale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, la misura viene meno o diviene inefficace e viene meno così l’interesse alla decisione.
- Se la carenza di interesse sopravviene dopo la proposizione del ricorso, la conseguente dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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