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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37468/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace che, rilevata la pendenza davanti al Tribunale di Genova di altro processo per il medesimo fatto-reato, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale "per la riunione". Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento e sosteneva che il Giudice di Pace, avendo ravvisato la competenza per connessione del Tribunale, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza con sentenza ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen. e non investire direttamente il Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che il Giudice di Pace ha applicato in modo errato le disposizioni sulla competenza per connessione (richiamando l'art. 6 D.Lgs. n. 274/2000, che esclude la connessione tra procedimenti davanti al giudice di pace e quelli davanti al tribunale salvo concorso formale di reati), la Corte ha osservato che i provvedimenti sulla competenza non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e che gli eventuali vizi vanno rimossi tramite i rimedi previsti (conflitto di giurisdizione o di competenza ex artt. 28 e ss. cod. proc. pen.). Inoltre la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse "abnorme" né idonea a determinare la stasi del procedimento, atteso che rientra nei poteri del giudice e che esistono rimedi specifici per risolvere eventuali conflitti.

Norme richiamate

  • art. 12 e art. 17 cod. proc. pen.

    richiamati come base normativa con cui il Giudice di Pace ha disposto la trasmissione degli atti per la riunione

    il Giudice ha invocato tali norme per disporre la trasmissione degli atti al Tribunale, ma la Corte valuta la questione della competenza alla luce delle norme speciali sulla connessione e competenza tra giudice di pace e tribunale

  • art. 23 cod. proc. pen.

    il ricorrente invocava l'inosservanza di questa norma (in relazione alla necessità di dichiarare incompetenza con sentenza), ma la Corte ha ritenuto che il rimedio utilizzato (ricorso per cassazione) non fosse ammissibile per il tipo di provvedimento impugnato

  • art. 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati è esclusa la connessione fra i procedimenti pendenti davanti al giudice di pace e quelli pendenti davanti al tribunale

    la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che, salvo il concorso formale di reati, non può essere invocata la connessione tra procedimenti davanti a giudice di pace e tribunale; dunque la base giuridica della trasmissione per riunione è inadeguata nel caso concreto

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    esclude che i provvedimenti sulla competenza possano formare oggetto di autonoma impugnazione con il ricorso per cassazione

    la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base di questa disposizione: le questioni di competenza non sono rimediate con la cassazione ma con gli strumenti previsti dal codice (conflitto di giurisdizione/competenza)

  • artt. 28 e ss. cod. proc. pen.

    i provvedimenti sulla competenza possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. del codice di rito

    la Corte indica tali artt. come il rimedio procedurale corretto per risolvere i contrasti o gli errori relativi alla competenza tra organi giudiziari

Massime di principio

  • I provvedimenti relativi alla competenza non sono impugnabili autonomamente per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; il rimedio è il conflitto di giurisdizione o di competenza (artt. 28 e ss.).
  • Tra giudice di pace e tribunale la connessione dei procedimenti è esclusa, salvo il caso del concorso formale di reati (art. 6 D.Lgs. n. 274/2000): non ogni simultanea pendenza giustifica una riunione per connessione.
  • Anche se il giudice di merito applica erroneamente le regole sulla competenza, il provvedimento non è automaticamente "abnorme" né necessariamente idoneo a bloccare il processo; esistono rimedi specifici per risolvere il contrasto.
  • In presenza di dubbi sulla competenza tra giudici diversi, il pubblico ministero o le parti dovrebbero attivare gli strumenti previsti dal codice (istanza di conflitto di competenza o giurisdizione) anziché il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di competenza.
  • La trasmissione degli atti per la riunione decisa da un giudice va valutata alla luce delle regole sostanziali e procedurali sulla connessione; l'errata valutazione non implica automaticamente la nulità o l'abnormità dell'atto giudiziario.

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