Ordinanza n. 217/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data al difensore del ricorrente, recante rigetto dell’istanza volta ad ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, già disposto nei confronti del sig. Raso con precedente provvedimento prefettizio del 3 dicembre 2013 (prot. n. -OMISSIS-); - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che ha respinto la sua istanza volta a ottenere la revoca del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato nel 2013. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di acquisire integralmente gli atti sottesi al procedimento e quelli richiamati nel provvedimento impugnato, in particolare le due note del Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro contenenti e confermanti il parere contrario alla revoca.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria di depositare, tramite processo amministrativo telematico e nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, tutti gli atti sottesi al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato e gli atti da esso menzionati. In particolare, deve essere acquisito il testo integrale delle due note del Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro relative al parere contrario alla revoca. L'udienza di prosecuzione del merito è stata fissata al 10 giugno 2026. Il giudizio è quindi rimasto interlocutorio, senza statuizione sull'illegittimità dell'atto o sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
Richiamato nell'ambito della disciplina dell'acquisizione e del deposito degli elementi istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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