Cassazione Penale, Sentenza n. 15160/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carbone impugnava l'ordinanza che, in sede di concessione della liberazione condizionale (ex art. 16-nonies legge n.82/1991), aveva posto tra le prescrizioni la corresponsione mensile di Euro 50 a un'associazione di volontariato. Denunciava che tale prescrizione fosse illegittima, non prevista dalla legge, assunta senza motivazione e abnorme, nonché la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies l.82/1991 nella parte di imposizione della prescrizione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 16-nonies consente al giudice di valutare la concessione della liberazione condizionale al collaboratore di giustizia anche in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., ma richiede la verifica della meritevolezza e del sicuro ravvedimento sulla base di molteplici indici. La Corte ha ritenuto che la prescrizione di versare 50 euro mensili non fosse un adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ma una misura prescrittiva, sintomatica dell'adesione ai valori di legalità e finalizzata a consolidare il percorso riabilitativo. Ha inoltre valutato la congruità della somma rispetto alle capacità economiche del ricorrente. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 16-nonies, legge 15 marzo 1991, n. 82
Consente la concessione della liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia anche in deroga alle disposizioni vigenti (compresi i limiti di pena dell'art. 176 c.p.), ma impone al giudice la verifica della meritevolezza, del ravvedimento e dell'assenza di collegamenti con organizzazioni criminali; il giudice può valutare molteplici indici per il 'sicuro ravvedimento' e adottare prescrizioni idonee a consolidare il percorso di reinserimento
Norma richiamata come limite ordinario per la liberazione condizionale; la Corte sottolinea che l'art. 16-nonies può derogare ai limiti ivi previsti, ma mantiene valido l'obbligo per il giudice di accertare i presupposti di meritevolezza e di valutare gli indici del ravvedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal giudice di merito/ricorrente limitatamente alla motivazione dell'impugnazione: la cassazione valuta il motivo nei limiti consentiti dalla norma (cioè le esigenze di sintesi nell'enunciazione del motivo)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (inosservanza/erronea applicazione di norme e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia (art.16-nonies l.82/1991) il giudice può concedere la liberazione condizionale anche derogando ai limiti di pena previsti dall'art.176 c.p., purché accerti il 'sicuro ravvedimento' e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata
- Il 'sicuro ravvedimento' non si deve valutare sulla sola mancata esecuzione di iniziative risarcitorie: il giudice deve considerare un insieme di indici (durata e rilevanza della collaborazione, rapporti familiari, lavoro stabile, comportamento in regime di protezione, pareri della PNAA, ecc.)
- Il tribunale può imporre prescrizioni non strettamente identificate come adempimenti civili dovuti a terzi (es. versamenti a associazioni) quando tali misure siano adeguate e proporzionate a consolidare il percorso riabilitativo e coerenti con le capacità economiche del beneficiario
- Una prescrizione collegata alla liberazione condizionale deve essere adeguatamente motivata e congrua: la sua proporzione va valutata rispetto alle condizioni economiche dell'interessato e alla finalità rieducativa
- Chi contesta una prescrizione imposta in sede di beneficio deve dimostrare che la misura sia illegittima, manifestamente illogica o sproporzionata; la sola affermazione della non previsione normativa non è sufficiente quando la misura sia giustificata come strumento riabilitativo
- In procedure di impugnazione, il rigore delle censure di motivazione su provvedimenti di merito è valutato nei limiti stabiliti dalle norme processuali (art.173 disp. att. c.p.p.; art.606 c.p.p.)
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