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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17559/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'11/10/2024. L'unica censura dedotta riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale non le avesse riconosciute. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era formulata in modo generico, senza una puntuale esposizione delle ragioni di diritto a sostegno e senza congrui riferimenti specifici alla motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, fosse privo della necessaria specificità e non incidesse validamente sulla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente una censura assertiva o generica, occorrendo l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei profili della motivazione impugnata che si assumono errati.
  • La doglianza contro il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione della decisione di merito e non può limitarsi a una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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