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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11215/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era manifestamente infondato perché mirava a sollecitare una rivalutazione degli elementi di prova e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta per distrazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando un travisamento della prova e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure si risolvessero in doglianze di fatto, volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio non consentita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 223 l. fall.

    La sentenza richiama il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma il testo fornito non indica il preciso articolo di riferimento; non è quindi determinabile con certezza la norma contestata oltre alla qualificazione del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, se le doglianze si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'autonoma sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle prove ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione complessiva del compendio istruttorio o per sollecitare un giudizio di fatto che esula dai poteri del giudice di legittimità.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, il ricorso che propone sole censure di merito è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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