Cassazione Penale, Ordinanza n. 11272/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di pace aveva condannato l'imputata per il reato di minaccia alla pena pecuniaria di 400 euro di multa, disponendo anche il risarcimento del danno in favore della parte civile. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione articolato in più censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per asserita insufficiente valutazione dell'attendibilità della persona offesa e omissione di circostanze che avrebbero dovuto incrinare la credibilità della querelante; (2) contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni testimoniali, nonché difetto di motivazione sulla valutazione delle prove e sulla idoneità della condotta a integrare il reato; (3) doglianza contro la lettura sfavorevole della scelta dell'imputata di non fornire un contributo ricostruttivo; (4) violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto, con vittoria di spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse appellabile dall'imputata, poiché il Giudice di pace aveva applicato solo una pena pecuniaria ma era stata impugnata anche la statuizione civile; di conseguenza, il ricorso per cassazione doveva essere qualificato come ricorso per saltum. Poiché le censure dedotte erano esclusivamente vizi motivazionali e non anomalie radicali tali da rendere inesistente la struttura argomentativa della decisione, la Corte ha applicato l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e ha convertito il ricorso in appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala, competente per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
viene richiamato per la sintetica esposizione dei motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
consente la conversione del ricorso per cassazione in appello quando l'impugnazione è proposta da chi aveva diritto a proporre appello e vengono dedotti vizi che non escludono la necessità del giudizio di appello.
art. 37, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 274 del 2000
attribuisce all'imputato il potere di proporre appello avverso le sentenze del Giudice di pace che applicano solo una pena pecuniaria quando sia impugnato anche il capo sulle statuizioni civili.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
la Corte richiama la soglia minima di motivazione che, se radicalmente mancante, potrebbe trasformare il vizio motivazionale in anomalia tale da giustificare il ricorso immediato in cassazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza del Giudice di pace applica solo una pena pecuniaria ma contiene anche statuizioni civili impugnate dall'imputato, il rimedio ordinario è l'appello e non il ricorso immediato per cassazione.
- Il ricorso per cassazione proposto da chi aveva diritto a proporre appello deve essere qualificato come ricorso per saltum; in tale ipotesi, le doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono in sé ammissibili in cassazione.
- La conversione del ricorso in appello è preclusa solo se il provvedimento impugnato sia affetto da un'anomalia motivazionale radicale, tale da rendere in concreto assente la struttura argomentativa della decisione.
- La contestazione della valutazione di attendibilità della persona offesa e delle prove è, di regola, censura devolvibile al giudice dell'appello quando l'ordinamento impone quel rimedio come via ordinaria.
- La sola deduzione che il giudice abbia tratto argomenti sfavorevoli dal silenzio o dalla mancata collaborazione dell'imputato non consente, di per sé, di superare il regime impugnatorio ordinario, se la doglianza resta nei limiti del vizio motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11188/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11189/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11190/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11192/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11193/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11195/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →