Cassazione Penale, Ordinanza n. 29976/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che il gravame si limitava a dedurre, in modo generico, la violazione dell'art. 344-bis c.p.p. e un non meglio precisato vizio di motivazione. L'eccezione si innestava su una precedente deduzione di improcedibilità dell'azione penale formulata in appello, ritenuta però dalla Corte territoriale aspecifica e priva di richiami alla disciplina applicabile, oltre che eccentrica rispetto alle fattispecie criminose contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non accompagnato da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e non idoneo a confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
Norme richiamate
È evocato come norma la cui violazione era dedotta in modo generico dal ricorrente, ma senza specifica illustrazione delle ragioni di diritto; il motivo è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone che non risulti la mancanza di colpa del ricorrente nella causazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare la violazione di una norma o un vizio motivazionale senza sviluppare una specifica e puntuale argomentazione giuridica e senza confrontarsi con la decisione impugnata.
- Quando l'eccezione processuale proposta in appello è generica e priva di adeguati riferimenti alla disciplina di riferimento, la Corte territoriale può legittimamente ritenerla eccentrica o non pertinente rispetto alle fattispecie criminose contestate; la censura proposta in cassazione deve quindi spiegare in modo autosufficiente perché tale valutazione sarebbe erronea.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
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