Cassazione Civile, Ordinanza n. 20494/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, deducendo l'omessa notifica dei verbali di contestazione da parte dell'ente impositore. Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione, ma ha compensato le spese senza adeguata motivazione. In appello, il Tribunale ha riformato solo il capo sulle spese: ha condannato l'ente impositore a rifondere le spese alla società e ha condannato la società a rifondere le spese anche all'agente della riscossione, ritenendo che quest'ultimo non avesse avuto alcun coinvolgimento nella notificazione del verbale e che la parte appellante fosse soccombente nei suoi confronti. In cassazione la società ha dedotto con il primo motivo la violazione dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che, quando l'opposizione non riguarda atti compiuti dall'agente della riscossione, la parte privata può convenire l'agente, il quale, se vuole sottrarsi alle conseguenze sulle spese, deve chiamare in causa l'ente impositore. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. Il primo motivo è stato ritenuto fondato; il secondo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e, decidendo nel merito, ha escluso la condanna della società ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di secondo grado all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate, in solido con la Prefettura di Napoli, a rifondere alla società le spese dei giudizi di primo e secondo grado, confermando per il resto la sentenza impugnata. Ha poi posto a carico dell'Agenzia delle Entrate, in solido con la Prefettura, anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Nel caso in cui l'opposizione non investa atti compiuti dall'agente della riscossione, l'agente può essere evocato in giudizio; se la cartella viene annullata per ragioni imputabili esclusivamente all'ente impositore, la soccombenza sulle spese può gravare anche sull'agente in via solidale, con regresso verso l'ente impositore.
Richiamato come norma sulle spese di lite, ma la censura della ricorrente è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Dedotto per motivazione apparente; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è annullata per vizi imputabili esclusivamente all'ente impositore, le spese di lite possono essere poste in solido anche a carico dell'agente della riscossione, che conserva il regresso verso l'ente impositore.
- La parte privata che abbia convenuto in giudizio anche l'agente della riscossione non può essere condannata alle spese nei confronti di quest'ultimo se la soccombenza deriva da ragioni riferibili esclusivamente all'ente impositore.
- La sequenza causale dell'imputazione delle spese non può essere invertita: se il vizio determinante l'annullamento della cartella è imputabile solo all'agente della riscossione, non si estende la soccombenza all'ente impositore; simmetricamente, se il vizio è imputabile solo all'ente impositore, la responsabilità per le spese può coinvolgere anche l'agente in via solidale.
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