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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31568/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso avverso il rigetto dell'istanza di autorizzazione al prelievo di Euro 1.457,12 accreditati sul conto corrente cointestato con la figlia. Tale somma era stata liquidata a titolo di rimborso spese legali con sentenza della Corte dei Conti e versata successivamente al primo sequestro del rapporto bancario. Il Tribunale aveva rifiutato il prelievo ritenendo la somma sottoposta a sequestro ai fini della confisca; la Corte d'appello ha confermato richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 42415/2021, ritenendo che la somma fosse stata assorbita nella massa patrimoniale e quindi confiscabile. Il ricorrente ha censurato l'errata applicazione dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 (anche alla luce della legge n. 161/2017), l'omessa valutazione dell'effettiva destinazione della somma al difensore e la mancata considerazione della previgente disciplina applicabile perché la proposta di prevenzione risale al 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Potenza per nuovo giudizio. I motivi: la Corte d'appello ha richiamato impropriamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 42415/2021 senza valutare la sua applicabilità al caso, essendo quella pronuncia relativa a sequestri/confische dirette di denaro riconducibili al prezzo/profitto di reato; nel caso di specie il primo sequestro era di prevenzione per sproporzione e la somma accreditata è pervenuta successivamente e da fonte apparentemente lecita. Inoltre la modifica dell'art. 25 operata dalla legge n. 161/2017 non è applicabile al procedimento, poiché la proposta di prevenzione è anteriore all'entrata in vigore della legge. La Corte ha disposto che la nuova valutazione dovrà accertare, alla luce della disciplina previgente, la sussistenza di indici che giustifichino il sequestro successivo o, in subordine, l'applicabilità dell'art. 20, nonché verificare se la somma costituisca effettivo incremento patrimoniale del proposto o sia spettante a terzi (es. difensore).

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. n. 159/2011

    sequestro e confisca possono essere disposti su altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona

    La Corte ha rilevato che la versione modificata dall'art. 36 della legge n. 161/2017 non è applicabile al procedimento in cui la proposta di prevenzione risale al 2016; pertanto va esaminata la disciplina previgente che condizionava la confisca per equivalente a specifiche ipotesi (es. dispersione, trasferimento a terzi di mala fede)

  • art. 36, comma 3, legge n. 161/2017

    la modifica non opera nei procedimenti per i quali la proposta di applicazione della misura di prevenzione sia stata già formulata prima dell'entrata in vigore della nuova legge

    La Corte ha ritenuto che per il caso concreto la norma di modifica non potesse trovare applicazione, essendo la proposta di prevenzione anteriore all'entrata in vigore della legge

  • art. 20 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come alternativa: la confisca diretta ai sensi dell'art. 20 è ammessa per beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o ritenuti frutto di attività illecite, ma in caso di prova della provenienza lecita il bene deve essere restituito (comma 3)

  • art. 27 d.lgs. n. 159/2011

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso avverso il rigetto dell'autorizzazione al prelievo di somme accreditate successivamente può essere qualificato come impugnazione in fase cautelare e che l'accredito sopravvenuto richiede una nuova valutazione sulla provenienza dei valori

  • Sezioni Unite, sentenza n. 42415/2021 (giurisprudenza)

    La pronuncia ha affermato che, quando il prezzo o profitto derivante da reato è costituito da denaro, la fungibilità può giustificare una confisca diretta sull'intero denaro rinvenuto; la Cassazione ha tuttavia precisato che quel principio non è automaticamente trasferibile ai sequestri di prevenzione disposti per sproporzione e a somme accreditate successivamente da fonte lecita

Massime di principio

  • Un accredito sopravvenuto su un conto già sottoposto a sequestro richiede una nuova valutazione sulla provenienza del denaro: non è automaticamente assorbito dal sequestro originario
  • La sentenza delle Sezioni Unite che qualifica come confisca 'diretta' la sottrazione di denaro provento di reato non è automaticamente applicabile ai sequestri di prevenzione disposti per sproporzione patrimoniale; occorre verificare la natura del vincolo originario e la circostanza dell'effettivo incremento patrimoniale
  • Se la proposta di misura di prevenzione è anteriore all'entrata in vigore della legge che modifica l'art. 25, va applicata la disciplina previgente (art. 36, comma 3, legge n. 161/2017)
  • Quando una somma è materialmente destinata a un terzo (es. rimborso spese al difensore) è necessario accertare se essa costituisca un effettivo aumento del patrimonio del proposto o sia semplicemente spettante a terzi; in quest'ultimo caso la confisca non è giustificata
  • Nel caso di sequestri successivi o sopravvenuti, il giudice deve cercare indici chiari e univoci della derivazione illecita delle somme, specialmente se l'accredito è avvenuto dopo un lungo intervallo temporale dalla cessazione della presunta attività illecita
  • Se il giudice applica principi giurisprudenziali di carattere generale occorre sempre motivare la loro applicazione al caso concreto; la mancata valutazione porta all'annullamento e al rinvio per nuovo esame

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