Cassazione Civile, Ordinanza n. 05430/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta con accettazione delle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, proprio perché la rinuncia è stata accettata dalle resistenti.
Esito
Favorevole al resistente (società pubblica)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto delle loro domande. In primo grado e in appello avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità della delibera assembleare del 12 gennaio 2011 con cui erano stati revocati e sostituiti senza, a loro dire, una giusta causa. Avevano inoltre domandato la condanna della società e della Regione Campania al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla revoca: compensi non percepiti, perdita di chance professionali e lesione dell'immagine personale e professionale. La Corte territoriale aveva ritenuto legittima la delibera perché fondata sulla legge regionale Campania n. 7 del 2010, reputata non costituzionalmente illegittima. In cassazione il ricorso era affidato a sei motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, poi accettata dalle controricorrenti.
Norme richiamate
È richiamato quale sede procedurale della memoria depositata dai ricorrenti in prossimità della decisione camerale.
legge regionale Campania n. 7 del 2010
La Corte d'appello aveva ritenuto che tale legge costituisse il fondamento della cessazione anticipata del mandato dei consiglieri delle società partecipate, escludendone i denunciati vizi di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando le parti abbiano concordemente regolato tale profilo con l'atto di rinuncia e la relativa accettazione.
- La decisione di estinzione per rinuncia non comporta alcuna valutazione nel merito dei motivi di ricorso né della correttezza della sentenza impugnata.
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