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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05430/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta con accettazione delle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, proprio perché la rinuncia è stata accettata dalle resistenti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società pubblica)

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto delle loro domande. In primo grado e in appello avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità della delibera assembleare del 12 gennaio 2011 con cui erano stati revocati e sostituiti senza, a loro dire, una giusta causa. Avevano inoltre domandato la condanna della società e della Regione Campania al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla revoca: compensi non percepiti, perdita di chance professionali e lesione dell'immagine personale e professionale. La Corte territoriale aveva ritenuto legittima la delibera perché fondata sulla legge regionale Campania n. 7 del 2010, reputata non costituzionalmente illegittima. In cassazione il ricorso era affidato a sei motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, poi accettata dalle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato quale sede procedurale della memoria depositata dai ricorrenti in prossimità della decisione camerale.

  • legge regionale Campania n. 7 del 2010

    La Corte d'appello aveva ritenuto che tale legge costituisse il fondamento della cessazione anticipata del mandato dei consiglieri delle società partecipate, escludendone i denunciati vizi di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando le parti abbiano concordemente regolato tale profilo con l'atto di rinuncia e la relativa accettazione.
  • La decisione di estinzione per rinuncia non comporta alcuna valutazione nel merito dei motivi di ricorso né della correttezza della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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