Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30328/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società, con condanna anche del fideiussore al pagamento delle spese nel grado di opposizione. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo applicabili al rapporto gli interessi legali e non le commissioni di massimo scoperto. La Corte d’appello ha rigettato l’appello dell’istituto di credito ma ha compensato integralmente le spese del grado, motivando tale scelta con la prolissità e ridondanza della comparsa di costituzione e risposta della parte vittoriosa. Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., contestando la compensazione delle spese nonostante la soccombenza dell’appellante banca e sostenendo che la motivazione adottata non integrasse una valida ragione per derogare al criterio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis dell’art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. La mera prolissità o ridondanza delle difese della parte vittoriosa non integra tali ragioni, perché si tratta di una censura alle modalità difensive che non può incidere sul principio di soccombenza e non può tradursi in un surrettizio richiamo a un abuso del diritto difensivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma violata, quale base del principio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni in assenza di soccombenza reciproca

  • l. n. 69 del 2009

    indicata come fonte della formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al caso

  • Cass., n. 21157/19

    citata per affermare che l’obiettiva incertezza sul diritto controverso può integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione

Massime di principio

  • In assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese processuali è consentita solo se il giudice indica specifiche gravi ed eccezionali ragioni, secondo il regime normativo applicabile.
  • La mera prolissità, ridondanza o eccessiva ampiezza delle difese della parte vittoriosa non costituisce, di per sé, ragione idonea a derogare al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
  • Le valutazioni critiche sulle modalità di redazione degli atti difensivi non possono essere utilizzate come surrettizia sanzione di un preteso abuso del diritto difensivo al di fuori dei presupposti previsti dalla disciplina delle spese.
  • L’obiettiva incertezza sul diritto controverso può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione, ma tale evenienza deve emergere dal caso concreto e non può essere desunta da mere considerazioni sulle difese svolte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.