Cassazione Penale, Sentenza n. 52/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma (Corte d'appello di Torino) per quattro censure principali: omissione di motivazione circa il rifiuto di acquisire il certificato del casellario giudiziale della persona offesa; adesione acritica alla versione della persona offesa ritenuta contraddittoria rispetto ai rapporti preesistenti con l'imputato; mancata considerazione dell'inaffidabilità personale della persona offesa (presente in vinculis) e illogicità della motivazione; svalutazione della versione difensiva come tardiva senza considerare l'alternativa plausibile dell'appropriazione anziché della rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi e per ripetitività rispetto ai motivi già dedotti in appello, ritenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e basata su valutazione logica della credibilità della persona offesa. Ha precisato che la rinnovazione del dibattimento in appello è eccezionale e che l'acquisizione del certificato del casellario non può costituire, da sola, una rinnovazione quando le dichiarazioni sono già rese in primo grado. Ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità (divieto di riesame in fatto) e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 236, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibile acquisizione, in appello, di sentenze e certificati del casellario per valutare la credibilità di un testimone; la Corte ha ritenuto che la sola acquisizione del certificato non costituisca rinnovazione dell'istruttoria quando le dichiarazioni risultano già acquisite in primo grado.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto per valutare se la rinnovazione del dibattimento potesse essere disposta in appello; la Corte ha osservato che la rinnovazione è possibile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti.
art. 496, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nozione di 'istruzione dibattimentale' e della natura delle prove assunte in rinnovazione; la Corte sottolinea che la rinnovazione è funzionalmente diretta all'assunzione di prove previste dall'art. 187 c.p.p.
Citato come riferimento alle tipologie di prove ammissibili nell'istruzione dibattimentale, a conferma del limite sulla possibilità di rinnovazione in appello.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione dell'ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso e ha liquidato una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la correttezza e la razionalità della motivazione dei giudici di merito ma non può sostituirsi a loro in una nuova valutazione di fatto: i motivi devono confrontarsi specificamente con l'apparato motivazionale impugnato.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la mera acquisizione di certificati del casellario non sempre costituisce rinnovazione utile quando le dichiarazioni sono già acquisite.
- La semplice riproposizione di censure già trattate nei gradi precedenti, senza specifica e nuova argomentazione che mostri carenze logiche o normative nella motivazione, rende il ricorso inammissibile per genericità o ripetitività.
- Se si intende contestare la credibilità di una parte offesa o di un testimone, è necessario indicare elementi precisi e nuovi che giustifichino la revisione della valutazione operata dal giudice di merito (es. prova nuova, errori logici motivati), altrimenti il sindacato di legittimità è limitato.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, l'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno che il ricorso sia formulato con argomentazione specifica e confronti puntuali con la motivazione impugnata.
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