Cassazione Penale, Sentenza n. 32136/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile (divieto di accesso agli impianti sportivi congiunto all'obbligo di presentazione in occasione degli eventi sportivi). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 6, comma 3, legge n.401/1989 per eccessiva compressione del tempo a disposizione per presentare memorie e lesione del diritto di difesa; 2) carenza di motivazione sulla necessità e urgenza della misura; 3) difetto di motivazione sulla gravità delle prescrizioni rispetto al comportamento tenuto; 4) omessa considerazione della memoria difensiva depositata; 5) mancata motivazione circa la ragione per cui l'obbligo di presentazione dovesse essere ripetuto per le trasferte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine a difesa) e ha assorbito gli altri motivi. Ha accertato che il provvedimento del Questore era stato notificato il 8/01/2024 alle ore 17:30 e che la convalida del GIP è intervenuta il 10/01/2024 alle ore 12:46, dunque in violazione del termine dilatorio di 48 ore a disposizione dell'interessato per depositare memorie. La difesa aveva prodotto memoria entro il termine utile ma il GIP aveva già convalidato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 30/12/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (essendo tale prescrizione attinente alla libertà personale e quindi soggetta a convalida giudiziale).
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6
Disciplina il procedimento di convalida delle misure preventive in ambito sportivo e garantisce la facoltà per l'interessato di presentare memorie e deduzioni; la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha interpretato che il termine a difesa non può essere inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75-bis
art. 75-bis (richiamato per analogia)
Utilizzato come parallelismo procedurale: anche nel procedimento di convalida per misure in materia di stupefacenti è prevista la possibilità di deduzioni a favore di un termine a difesa, rafforzando l'interpretazione di un termine minimo utile per la difesa.
Costituzione - art. 13
Richiama il principio che le limitazioni della libertà personale devono essere disciplinate dalla legge e presidiate da garanzie, tra cui il controllo giudiziario e il diritto di difesa; le misure di obbligo di presentazione attengono alla libertà personale e richiedono convalida giudiziale.
Corte Costituzionale - Sentenza n. 144/1997
Ha affermato che le misure di presentazione in occasione di eventi sportivi richiedono controlli procedurali analoghi ai provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, garantendo il controllo giudiziale e il diritto di difesa; ha altresì indicato che la modalità di esercizio della facoltà di interloquire non deve interferire con la celerità del procedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ex plurimis, Sez. 3, n. 20366/2020; Sez. 3, n. 6440/2016; Sez. 3, n. 50456/2015; Sez. 3, n. 20776/2010; Sez. 3, n. 24260/2023; Sez. 3, n. 21788/2011
Costante orientamento secondo cui il termine per la presentazione di memorie e deduzioni non può essere inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile; l'omessa osservanza del termine dilatorio determina la nullità della convalida e l'inefficacia della misura limitativa della libertà personale.
Massime di principio
- In procedimenti di convalida di misure preventive in ambito sportivo, l'interessato ha diritto a un termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile per presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.
- Se la convalida giudiziale interviene prima della scadenza del termine a difesa (48 ore), la convalida è annullabile e può determinare l'inefficacia del provvedimento limitativo della libertà personale.
- L'obbligo di presentazione è considerato misura attinente alla libertà personale e quindi richiede controllo giudiziale specifico e rispetto delle garanzie difensive; eventuali altre prescrizioni di natura interdittiva rientrano nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Per evitare la compressione del termine a difesa, l'Autorità amministrativa (es. Questore) dovrebbe coordinare i tempi di notifica e di trasmissione agli uffici giudiziari, ritardando la comunicazione al giudice quando necessario per consentire il decorso del termine a difesa.
- Il deposito di memorie difensive entro il termine di 48 ore deve essere valutato dal giudice; l'omessa considerazione di atti difensivi validamente prodotti integra vizio procedurale che può portare all'annullamento senza rinvio.
- In fase di verifica preventiva, è opportuno documentare con precisione gli orari di notifica e di deposito dell'ordinanza per attestare il rispetto (o la violazione) del termine dilatorio e tutelare così il diritto di difesa.
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