Cassazione Penale, Ordinanza n. 19224/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e genericità del motivo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21/05/2025. Dall'estratto disponibile emerge un solo motivo di ricorso, ma la Corte lo qualifica come radicalmente generico e aspecifico: esso sarebbe privo della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), c.p.p. e dunque inidoneo a confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. La doglianza non contiene alcun riferimento al caso concreto né alle ragioni della sentenza di appello.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità e di riferimenti al caso concreto rende il ricorso inidoneo e quindi inammissibile.
Il difetto di specificità del ricorso integra causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non contiene una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata.
- La specificità dei motivi richiede il confronto con il caso concreto e con le rationes decidendi della sentenza impugnata; l'assenza di tale confronto comporta l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti.
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