Cassazione Penale, Sentenza n. 27083/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria: il ricorrente sosteneva di essere mero connivente non punibile e denunciava l'ingiustificata svalutazione della dichiarazione del coindagato Afia Black, il quale aveva rivendicato l'esclusiva responsabilità per la detenzione e la preparazione della droga
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per mancata specificità. Ha ritenuto congruente e convincente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato la misura cautelare sulla gravità indiziaria derivante dagli esiti investigativi: rinvenimento di residui di droga gettati nello scarico, dosi già confezionate e pesate, strumenti e indizi di preparazione in corso (pentola in ebollizione e tazze), tentativo di disfarsi della sostanza e fuga di un terzo soggetto. Tali circostanze hanno reso non verosimile l'assunzione di responsabilità esclusiva da parte di Black e hanno fatto ritenere la presenza di un apporto consapevole e agevolativo da parte di Diop. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla differenza tra concorso e connivenza (sentenze citate)
Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454
La Corte richiama il principio secondo cui il concorso nel reato di detenzione di stupefacenti si distingue dalla mera connivenza in base alla presenza di un apporto consapevole (morale o materiale) all'altrui proposito criminoso, anche in forma agevolatrice o garantendo sicurezza/ collaborazione al correo; la connivenza non punibile è invece caratterizzata da un comportamento meramente passivo, privo di contributo causale
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; nella sentenza è usato per disporre gli adempimenti amministrativi conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Nella fase cautelare il criterio applicabile è la gravità indiziaria, distinto dalla prova richiesta per la condanna: prove materiali indicanti attività di confezionamento (dosi già pesate, strumenti, residui, contenitori in uso) rafforzano l'assunto di un apporto attivo.
- La presenza contemporanea in un alloggio di elementi organizzativi della preparazione e commercializzazione di stupefacenti (residui, dosi confezionate, strumenti, comportamenti di nascondimento o disfatta della droga, fuga di terzi) rende meno credibile l'ipotesi difensiva della mera connivenza non punibile.
- Per distinguere concorso da connivenza, il giudice valuta se l'agente abbia svolto un contributo consapevole e agevolatore (anche implicito); è rilevante ogni elemento che suggerisca collaborazione stabile o capacità di intervenire nell'attività illecita.
- In Cassazione i ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari sono dichiarati inammissibili se proposti per motivi non consentiti o privi di specificità: la doglianza deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice del riesame.
- La difesa, in situazioni analoghe, dovrebbe documentare e illustrare elementi concreti che dimostrino il carattere passivo e autonomo dell'indagato (assenza di strumenti, di materiali, di contatti, di atti manifesti di collaborazione) e proporre motivi specifici e ben circostanziati in cassazione.
- Gli indizi materiali di preparazione (strumenti di confezionamento, dosi già pesate, elementi per il taglio o per la cessione) tendono a prevalere, nella valutazione cautelare, sulle dichiarazioni confessorie di terzi che attribuiscano esclusiva responsabilità, salvo elementi di riscontro convincenti in senso contrario.
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