Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25881/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per tentato furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra circostanze e sulla ritenuta recidiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico, perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle deposizioni testimoniali; il secondo motivo era inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato, essendo il bilanciamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e la recidiva sorretta da motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    non dedotto con i motivi di appello

    i motivi nuovi o non devoluti in appello non possono essere prospettati per la prima volta in cassazione

  • art. 616 comma 1 c.p.p.

    pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvono nella mera riproposizione di motivi di appello già disattesi, se prive di specifica critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente coerente sulla base delle prove acquisite.
  • Le doglianze relative al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla recidiva sono sindacabili in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio della motivazione; in mancanza, la valutazione del giudice di merito resta insindacabile.
  • Le questioni non devolute con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.