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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18796/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di gestione del risparmio)

La controversia

Una società di gestione del risparmio, quale gestore di un fondo immobiliare chiuso, aveva intimato sfratto per finita locazione relativamente a un immobile ad uso abitativo già concesso in locazione dall'originaria proprietaria. La conduttrice aveva contestato la legittimazione attiva della società intimante, sostenendo che non fosse proprietaria del bene, e in cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. per il mancato rinvio dell'udienza di discussione orale, chiesto per poter svolgere ulteriori approfondimenti dopo avere acquisito integralmente il contratto di locazione; 2) violazione dell'art. 337 c.p.c. per non avere sospeso il giudizio in attesa dell'esito di altra causa d'appello che, secondo la ricorrente, aveva deciso in senso sfavorevole alla legittimazione attiva della società; 3) violazione degli artt. 5, comma 1-bis, e 8, n. 4, d.lgs. 28/2010, assumendo la nullità/improcedibilità della mediazione perché la società era comparsa a mezzo procuratore senza i presunti giustificati motivi e con procura ritenuta invalida nell'autentica; 4) violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., deducendo carenza di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire della società di gestione, poiché la proprietà e la legittimazione sarebbero spettate alla Cassa forense conferente o comunque ad altri soggetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel modello decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. il rinvio della discussione non è un diritto della parte ma è rimesso alla discrezionalità del giudice, nei soli limiti della tutela del diritto di difesa, e che nella specie mancavano anche adeguati profili di autosufficienza e specifica lesione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è discrezionale, che la corte territoriale aveva motivato sul diniego richiamando la diversità dell'oggetto delle cause e l'insussistenza di contrasto di giudicati, e che comunque era sopravvenuto il venir meno dell'interesse per effetto di una successiva decisione d'appello favorevole alla legittimazione della società. Ha respinto il terzo motivo nella parte relativa alla partecipazione in mediazione, ritenendo sufficiente che il rappresentante sia munito di poteri sostanziali e conoscenza dei fatti, senza necessità di procura riferita alla singola controversia o di specifici giustificati motivi per l'assenza del legale rappresentante; ha invece dichiarato inammissibile la censura sull'autentica perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla sufficienza della scrittura privata non autenticata. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito: la corte d'appello aveva accertato che il fondo era stato istituito dalla società di gestione, che il fondo è un patrimonio separato privo di soggettività e che la legittimazione processuale spetta alla SGR che lo ha istituito e lo rappresenta in giudizio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Nel rito decisorio semplificato il differimento dell'udienza di discussione non costituisce un diritto della parte ma è rimesso alla discrezionalità del giudice, nel rispetto del diritto di difesa.

  • art. 337 c.p.c.

    La sospensione del processo in attesa della definizione di altra controversia è discrezionale; il giudice deve motivare sulle ragioni della scelta, anche solo di opportunità.

  • d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1-bis

    Ai fini della mediazione obbligatoria la partecipazione della parte può avvenire tramite rappresentante munito di poteri sostanziali, senza necessità di procura specifica per la singola lite o di giustificati motivi per ogni incontro.

  • d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, n. 4

    La censura sulla mancata comparizione personale e sulla validità della procura non è fondata quando il rappresentante sia dotato dei poteri necessari alla definizione della controversia.

  • art. 75 c.p.c.

    La dedotta carenza di rappresentanza processuale è esclusa quando la società di gestione agisce in nome e per conto del fondo, quale soggetto legittimato processualmente.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad agire va valutata in base alla titolarità processuale affermata e accertata, non sulla base di una diversa ricostruzione fattuale prospettata in cassazione.

  • art. 36, primo comma, T.U.F.

    La società di gestione del risparmio che ha istituito il fondo agisce in nome e per conto del fondo, che costituisce patrimonio separato privo di soggettività giuridica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza del ricorrente comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento deciso con il modello dell'art. 281-sexies c.p.c., la richiesta di rinvio della discussione orale non attribuisce alla parte un diritto incondizionato, ma è sottoposta alla valutazione del giudice, il quale deve solo garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • La sospensione del processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. è una misura discrezionale: il giudice può negarla motivando sulla diversa oggettiva portata delle controversie e sull'assenza di un concreto rischio di contrasto di giudicati.
  • La mediazione obbligatoria è validamente esperita anche tramite procuratore sostanziale, purché questi disponga di poteri di disposizione del diritto e sia informato dei fatti rilevanti; non è necessario che la procura sia riferita alla singola controversia né che la legge preveda specifici "giustificati motivi" per ogni sostituzione.
  • La validità della procura in mediazione va scrutinata in relazione alla funzione sostanziale di rappresentanza e non può essere sovrapposta, senza base normativa espressa, alle regole formali della procura alle liti o alla necessità di autenticazione notarile.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata abbia accertato in modo chiaro la titolarità del potere di agire e la natura del patrimonio separato.
  • Quando il fondo immobiliare è privo di soggettività giuridica, la legittimazione processuale per i diritti inerenti al patrimonio del fondo spetta alla società di gestione che lo ha istituito e lo rappresenta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàConto corrente
RamiProcesso civileLocazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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