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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38629/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) la mancata ammissione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta in appello, cioè l'esame di testi (Gerardo Basile, Biagio Manna, Abramo Fiacco, Annamaria Di Nardo, Raffaele Lupoli, Antonio Petrella) ritenuti decisivi per chiarire la natura dei rapporti economici con la persona offesa e l'effettivo ammontare dei prestiti e dei tassi praticati; (2) la censura sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (Rosario Acunzo), con contestazione di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito, in particolare per la presunta discrepanza tra le somme risultanti dalle intercettazioni e quelle dichiarate, e per l'asserita assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato, anche se sinteticamente, la non necessarietà della rinnovazione dell'istruttoria in considerazione della completezza del quadro probatorio e della comprovata attendibilità della persona offesa; la decisione di non rinnovare l'istruttoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in questa sede. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e fondata su una rievaluazione di merito non consentita in Cassazione: la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto che non può essere rinnovata in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che qui non risultano. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile (Acunzo Rosario) e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; resta ferma la precedente condanna di primo grado confermata in appello (4 anni di reclusione e 10.000 euro di multa per usura).

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte lo applica per sanzionare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)

    es. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015; Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018

    Richiamati principi consolidati: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale collegato alla presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado; la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni; le dichiarazioni della parte offesa possono da sole fondare la condanna se sottoposte a controllo rigoroso di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello è ordinariamente difficile da ottenere: il giudice d'appello, salvo che non ritenga il materiale probatorio di primo grado insufficiente, può legittimamente rigettarla motivando anche sinteticamente la completezza del quadro probatorio.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa ricostruzione probatoria se non sono indicate contraddizioni manifeste o vizi logico-giuridici nella motivazione dei giudici di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova esclusiva della responsabilità penale se i giudici dimostrano, con adeguata motivazione, la credibilità soggettiva del dichiarante e la attendibilità oggettiva del racconto; contestazioni generiche sull'inattendibilità necessitano di evidenze precise per superare tale apprezzamento.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale formulare censure di diritto precise e non limitarsi a proporre una versione alternativa dei fatti: bisogna indicare vizi motivazionali, violazioni di legge o contraddizioni manifeste nel percorso argomentativo.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile si possono ottenere sanzioni economiche (spese processuali, rifusione spese parte civile e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è opportuno valutare con cura la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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