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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04057/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello. Dal testo emerge che il motivo dedotto riguardava il presunto difetto di motivazione sulla verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, in questo tipo di sentenze, il ricorso è ammissibile solo se investe questioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione del giudice rispetto all'accordo; non è invece consentita una doglianza come quella proposta, relativa alla motivazione sulla non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha quindi applicato la procedura semplificata e non partecipata prevista dal combinato disposto degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili censure sulla motivazione circa le cause di non punibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è ritenuta non deducibile nel ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti consentiti per questo tipo di decisione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata nel caso previsto dal combinato disposto con l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni strettamente inerenti alla validità del concordato e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili, in tale sede, censure che investano il merito della motivazione, ivi compresa la doglianza sul mancato rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo che esse si traducano in uno dei vizi specificamente ammessi.
  • Quando il ricorso è inammissibile nei casi previsti dal rito del concordato in appello, la Corte può definire il procedimento in forma semplificata e non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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