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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35172/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Latina del 28/9/2021; oggetto: richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata e associazione mafiosa (artt. 629, 628, 416-bis, oltre ad altri capi), fondata soprattutto su un peggioramento dello stato di salute psichica del ricorrente e sulla presunta necessità di una perizia medica e di maggiore tutela sanitaria. In aggiunta dedotta la violazione delle regole procedurali circa la richiesta di trattazione orale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta tardiva di trattazione orale per violazione dell'art. 23 co. 8 D.L. 137/2020 (mancata presentazione scritta e PEC entro il termine previsto). Nel merito ha condiviso il giudice del riesame: pur avendo considerato l'aggravamento delle condizioni di salute, ha ritenuto che la documentazione e la consulenza di parte non dimostravano incompatibilità del detenuto con il carcere né elementi nuovi tali da modificare la misura cautelare. Ha inoltre ritenuto non necessario disporre l'accertamento peritale richiesto (art. 275/299 c.p.p.), ritenendo adeguata la valutazione complessiva già svolta dal giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria"

    La Corte ha applicato la norma in modo rigoroso: la richiesta di trattazione orale è inammissibile se non rispettata la forma scritta e il termine per la PEC; la formalità è a pena di inammissibilità.

  • art. 275 cod. proc. pen. (commi 3 e 4-bis)

    Norme richiamate in relazione all'adeguatezza della custodia cautelare e all'accertamento peritale sullo stato di salute del detenuto. La Corte ha ritenuto che, se la documentazione e la consulenza di parte non dimostrano incompatibilità del regime carcerario con la salute, il giudice può legittimamente non disporre l'accertamento peritale ex comma 4-bis.

  • art. 299 cod. proc. pen. (comma 4-ter)

    Rinvio alla possibilità, da parte del giudice cautelare, di disporre accertamenti peritali in sede di riesame; la Corte ha ritenuto l'operato del Tribunale del riesame discrezionale e corretto nel non ordinare la perizia alla luce della documentazione disponibile.

  • art. 274 e art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari persistessero e che non fosse stata provata la sussistenza di condizioni che imponessero la sostituzione della misura.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali per la richiesta di trattazione orale (difensore abilitato); indica i poteri/doveri del difensore nelle comunicazioni processuali.

Massime di principio

  • Le formalità procedurali previste per la richiesta di trattazione orale (forma scritta, invio PEC e termini) sono vincolanti: la loro inosservanza comporta inammissibilità.
  • Il peggioramento dello stato di salute del detenuto va valutato attentamente, ma non determina automaticamente la sostituzione della custodia cautelare: è necessario che risulti incompatibilità con il regime carcerario o che vengano meno le esigenze cautelari.
  • Il giudice del riesame ha discrezionalità nel disporre accertamenti peritali: l'obbligo di ordinare una perizia non sussiste se la documentazione e le consulenze già presenti non mostrano profili tali da renderla necessaria.
  • Quando la consulenza di parte indica misure pratiche alternative (es. trasferimento in altro istituto penitenziario per favorire contatti familiari), il giudice può ritenere prioritarie tali soluzioni rispetto alla sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
  • Il ricorrente che impugna misure cautelari deve produrre elementi nuovi, specifici e probanti per incidere sulle valutazioni delle esigenze cautelari; mere ipotesi o generiche affermazioni non sono sufficienti.
  • In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna alle spese processuali del ricorrente.

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