Cassazione Penale, Sentenza n. 02168/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse basato la condanna su due elementi principali (essersi posto alla guida dell'imbarcazione per alcuni tratti e aver dialogato con l'organizzatore tunisino) omettendo di valutare circostanze ritenute dirimenti (testimonianza di Ibrahim Nour Meryam circa la presenza di un altro uomo che avrebbe insegnato a condurre il natante, l'assenza di acqua, cibo e presidi di salvataggio), e avesse tratto conclusioni non univoche dalla posizione "vicino al motore". Si censurava altresì la svalutazione della testimonianza della teste in base a un presupposto indimostrato. (2) vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento al riconoscimento dell'aggravante del fine di profitto ex art. 12 comma 3-ter lett. b) d.lgs. 286/1998: si denunciava che tale aggravante fosse stata accertata sulla base di mere congetture e verosimiglianze, senza indizi certi del pagamento da parte dei migranti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello completa, coerente e sufficiente a dimostrare il ruolo di organizzatore/trasportatore dell'imputato, fondandosi su riconoscimenti fotografici e deposizioni convergenti (testimoni Mohamed Motasim, Mohammad Khalil Mohammad, Gaddoura Abdelkader) che collegavano l'imputato ai conducenti e all'organizzazione del viaggio. Quanto alla testimonianza di Ibrahim Nour Meryam e alle presunte incongruenze (uomo che insegnava a condurre, mancanza di viveri), la Cassazione ha qualificato le censure come mera rilettura del fatto non sindacabile in sede di legittimità, e ha ritenuto non univoci né decisivi gli elementi posti a favore del ricorrente. Sulla aggravante del fine di profitto, la Corte ha confermato che, dato l'accertato ruolo dell'imputato e le testimonianze che attestavano il pagamento da parte dei migranti, era legittimo ricorrere a inferenze razionali e a criteri di verosimiglianza per desumere il fine di lucro. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione)
art. 12 comma 1; art. 12 comma 3 lett. a), lett. b), lett. d); art. 12 comma 3-bis; art. 12 comma 3-ter lett. b)
Le norme sono state interpretate come costituenti la fattispecie di favoreggiamento/traffico di migranti e le relative aggravanti; la corte ha ritenuto provato il ruolo di organizzatore/trasportatore ai sensi di tali disposizioni e ha ricavato l'aggravante del fine di profitto anche per via indiziaria quando le testimonianze e gli elementi fattuali lo consentono
lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione)
Disposizioni invocate per formulare i motivi di cassazione; la Corte ha valutato che le censure mosse rientravano nella sindacabilità di legittimità solo se dimostravano contraddittorietà o carenza logica irreparabile, mentre la mera diversa valutazione delle prove non è sufficiente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la limatura del contenuto del ricorso nei limiti necessari
Permette la trasmissione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione in Cassazione
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al termine del giudizio
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riforma la valutazione di merito delle prove se le censure si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti; è necessario dimostrare una contraddittorietà o una mancanza logica della motivazione tale da rendere inconciliabili tra loro affermazioni decisive
- Una motivazione è viziata solo se manca di tappe logico-argomentative essenziali o contiene proposizioni decisionali tra loro irreparabilmente contraddittorie; semplici incongruenze non univoche vanno valutate come questioni di fatto
- Nelle fattispecie di favoreggiamento/traffico di migranti, il ruolo di organizzatore o conducente può essere inferito in modo indiziario da elementi convergenti (riconoscimenti, contatti con organizzatori, condotte coercitive o direttive) anche se alcune circostanze apparentemente contraddittorie emergono dalle testimonianze
- L'aggravante del fine di profitto può essere accertata anche per via indiziaria e su base di verosimiglianze razionali quando vi siano fonti di prova (testimonianze convergenti, comportamenti e contesto) e non emergano spiegazioni alternative plausibili
- Per impugnare efficacemente una motivazione in Cassazione occorre segnalare puntualmente le contraddizioni testuali o l'omissione di passaggi logico-argomentativi essenziali; contestazioni basate su diversa valutazione del materiale probatorio sono tipicamente inammissibili in sede di legittimità
- La soglia del 'oltre ogni ragionevole dubbio' può essere raggiunta anche mediante inferenze e regole di esperienza, purché il ragionamento probatorio sia esplicitato e fondato su elementi concreti e coerenti
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