Cassazione Civile, Ordinanza n. 06719/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e accettata anche dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha escluso la pronuncia sulle spese e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stato contestato il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa e spese per la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 151/2007, per avere trasportato un bovino inidoneo al trasporto secondo l'allegato 1 del medesimo decreto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 151/2007, dell'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. Lombardia n. 98/1993 e degli artt. 17, comma 5, e 18 della l. n. 689/1981, sostenendo che il benessere animale non potesse essere ricondotto alla materia igienico-sanitaria ai fini dell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto e a emettere l'ordinanza-ingiunzione; con un secondo motivo ha inoltre denunciato la violazione dell'allegato 1, nn. 1 e 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2007, in relazione all'art. 7, comma 1, per l'interpretazione delle espressioni "viaggio previsto" e "sofferenze addizionali". Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale base processuale del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di filtro d'appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 12 del d.lgs. n. 151/2007
invocato per contestare la qualificazione della materia e la competenza sanzionatoria
art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 151/2007
norma sostanziale posta a base dell'illecito amministrativo contestato
allegato 1 del d.lgs. n. 151/2007
richiamato in relazione ai criteri per valutare l'idoneità al trasporto del bovino e il significato di "viaggio previsto" e "sofferenze addizionali"
art. 1, commi 1 e 2, della L.R. Lombardia n. 98/1993
invocato per sostenere la diversa ripartizione di competenze amministrative
artt. 17, comma 5, e 18 della l. n. 689/1981
richiamati in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo e competenza dell'autorità che riceve il rapporto ed emette l'ordinanza-ingiunzione
norma sulla rinuncia agli atti del giudizio, espressamente depositata e accettata dalle parti
base della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia
richiamato per escludere la regolazione delle spese nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata anche dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina processuale richiamata in sentenza.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in tale contesto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- Le censure di violazione di legge relative alla competenza dell'autorità sanzionatoria e alla corretta interpretazione della norma incriminatrice restano assorbite quando il ricorso viene ritualmente rinunciato prima della decisione.
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