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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06719/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e accettata anche dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha escluso la pronuncia sulle spese e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva proposto opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stato contestato il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa e spese per la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 151/2007, per avere trasportato un bovino inidoneo al trasporto secondo l'allegato 1 del medesimo decreto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 151/2007, dell'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. Lombardia n. 98/1993 e degli artt. 17, comma 5, e 18 della l. n. 689/1981, sostenendo che il benessere animale non potesse essere ricondotto alla materia igienico-sanitaria ai fini dell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto e a emettere l'ordinanza-ingiunzione; con un secondo motivo ha inoltre denunciato la violazione dell'allegato 1, nn. 1 e 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2007, in relazione all'art. 7, comma 1, per l'interpretazione delle espressioni "viaggio previsto" e "sofferenze addizionali". Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, accettata dalla controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata anche dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina processuale richiamata in sentenza.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in tale contesto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure di violazione di legge relative alla competenza dell'autorità sanzionatoria e alla corretta interpretazione della norma incriminatrice restano assorbite quando il ricorso viene ritualmente rinunciato prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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