Cassazione Penale, Ordinanza n. 18494/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base di una verifica della Guardia di Finanza svolta presso il suo studio di consulenza fiscale. Dai controlli era emerso che egli avrebbe occultato e/o distrutto 106 fatture di vendita relative a più annualità d'imposta e il registro IVA acquisti, impedendo la ricostruzione del volume d'affari. Con i due motivi di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili, la difesa contestava la conferma del giudizio di colpevolezza e proponeva una diversa lettura delle fonti probatorie, sostenendo anche che la contabilità si sarebbe trovata tra le macerie della casa dell'imputato colpita da un evento. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e ha giudicato corretta l'applicazione del principio secondo cui l'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari sussiste anche quando sia necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato in modo puntuale e razionale dai giudici di merito. Ha quindi confermato, in via sostanziale, la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguito l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Integra il reato l'occultamento o la distruzione di documenti contabili che renda impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; l'impossibilità non va intesa in senso assoluto e può sussistere anche quando la documentazione mancante debba essere reperita presso terzi o aliunde.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e completa.
- Ai fini dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, l'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari non richiede un'impossibilità assoluta: è sufficiente che l'occultamento o la distruzione dei documenti costringa l'accertatore ad acquisire altrove la documentazione mancante.
- La deduzione difensiva secondo cui la documentazione contabile sarebbe comunque reperibile in altro luogo deve essere supportata da adeguato riscontro probatorio; in difetto, non è idonea a scalfire la ricostruzione dei giudici di merito.
- Quando il giudice di merito abbia valorizzato in modo coerente gli esiti di una verifica fiscale e la prova documentale acquisita presso terzi, il ricorso che contrapponga soltanto letture alternative del materiale probatorio è manifestamente infondato.
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