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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11013/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: (1) violazione e manifesta illogicità della motivazione per non aver riconosciuto la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, sostenendo che l'unico atto interruttivo fosse la citazione diretta del 26/01/2021 e che il termine quadriennale fosse scaduto il 26/01/2025; (2) violazione degli artt. 163 e 164 c.p. per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, deducendo che le due precedenti condanne con pene sospese erano riferite a reati estinti o depenalizzati (art. 167 c.p. ed abolitio criminis per soglie non superate) e quindi non ostative alla concessione del beneficio, e che la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto integrare d'ufficio gli atti (art. 597 c.p.p.) per verificare la circostanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: applicando l'art. 161-bis c.p. (disciplina entrata in vigore con la legge n.134/2021 e riferita ai reati commessi dall'1/1/2020), la cessazione del corso della prescrizione è intervenuta con la pronuncia di primo grado del 24/06/2022, quindi non è ravvisata la prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato parzialmente: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha pronunciato in modo effettivo e motivato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, in particolare senza aver verificato d'ufficio la possibile abolitio criminis parziale relativa a una precedente condanna per omessa contribuzione (soglia di punibilità); pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinviata per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce, mentre il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto. È inoltre dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla legge n.134/2021; la pronuncia di primo grado, per i reati commessi dall'1/1/2020, determina la cessazione del corso della prescrizione (non mera interruzione). Nel caso, essendo il reato accertato il 19/05/2020, la prescrizione è cessata con la sentenza di primo grado del 24/06/2022.

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina della sospensione del corso della prescrizione nella formulazione introdotta dalla legge n.103/2017; applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. Non si applica retroattivamente ai reati successivi al 1/1/2020.

  • art. 160 cod. pen.

    Precedentemente prevedeva la pronuncia di condanna tra gli atti interruttivi; parte della disciplina è stata modificata/abrogata (legge n.3/2019) e non ha effetto retroattivo rispetto ai reati successivi al 1/1/2020.

  • art. 167 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per decorso dei termini di sospensione; tuttavia l'estinzione del reato non cancella automaticamente tutti gli effetti penali della condanna: tali effetti (salvo quelli espressamente estinti) devono essere considerati ai fini di valutare l'ammissibilità di benefici come la sospensione condizionale (art.165 c.p.).

  • art. 165 cod. pen.

    Regola gli effetti dell'estinzione e le condizioni per il ripetersi del beneficio; anche quando il reato è estinto resta valutabile l'effetto della precedente condanna ai fini della concessione della sospensione condizionale.

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Dettano i presupposti e il giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice deve valutare i precedenti e la prognosi di recidiva; omissioni nella decisione su tali profili possono determinare annullamento e rinvio.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di applicare la sospensione condizionale anche d'ufficio e gli attribuisce poteri di integrazione documentale; la Corte avrebbe potuto verificare d'ufficio il contenuto del casellario per accertare l'eventuale abolitio criminis parziale.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen. (vecchia formulazione)

    Prevedeva effetti di estinzione/estinzione di effetti penali per il decreto penale di condanna in mancanza di ulteriori reati nel termine stabilito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale profilo non fosse stato dedotto in appello e quindi costituisce motivo nuovo non esaminabile in Cassazione.

  • D.Lgs. n.8/2016, art. 3, comma sesto

    Ha escluso rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali se le ritenute non eccedono la soglia di 10.000 euro annui, determinando una abolitio criminis parziale che può far cessare esecuzione ed effetti penali della condanna quando ricorra il requisito soglia.

  • legge 23/6/2017 n.103

    Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione nell'art.159 cod. pen.; rilevante per la delimitazione temporale dell'applicabilità degli istituti sulla prescrizione.

  • legge n.3/2019

    Ha modificato la disciplina della prescrizione (tra cui l'art.160) operando cambiamenti che non hanno efficacia retroattiva per reati successivi al 1/1/2020.

  • legge n.134/2021

    Ha introdotto/riordinato l'art.161-bis c.p. sul regime della cessazione del corso della prescrizione per i reati commessi dall'1/1/2020.

Massime di principio

  • Quando cambiano le norme sulla prescrizione, va verificata la data di commissione del reato per determinare quale regime è applicabile: per i reati commessi dall'1/1/2020 si applica l'art.161-bis (cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado), mentre la sospensione prevista dall'art.159 riguarda periodi precedenti.
  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art.167 c.p. non cancella automaticamente tutti gli effetti penali della condanna: il giudice deve comunque valutare se e in che termini quei precedenti incidono sulla concessione di benefici (art.165 c.p., artt.163-164 c.p.).
  • Se la difesa chiede la sospensione condizionale della pena e vi sono profili relativi a precedenti estinti o ad abolizione/parziale abolitio criminis, la Corte d'appello dovrebbe, anche d'ufficio (art.597 c.p.p.), verificare il casellario e documenti utili prima di rigettare la richiesta; l'omessa pronuncia motivata sul punto può determinare annullamento limitato e rinvio.
  • Questioni nuove non dedotte per tempo (es. effetti particolari di un decreto penale ai sensi dell'art.460 c.p.p.) non sono esaminabili dalla Corte di Cassazione; devono essere sollevate nei gradi di merito per essere valutate.
  • Se nella motivazione di appello manca un giudizio prognostico o elementi utili per valutare la sospensione condizionale, la Cassazione annulla con rinvio; solo se dalla motivazione emerga chiaramente un giudizio favorevole è possibile decidere in sede di legittimità.

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