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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni statali)

La controversia

Un Comune ha convenuto davanti al Tribunale le amministrazioni statali chiedendo l'accertamento di un credito di euro 431.851,54, oltre rivalutazione e interessi, per il minor gettito ICI relativo a immobili di categoria catastale D passati all'autodeterminazione della rendita, con riferimento alle annualità 2001-2009 e alle spettanze dal 2002 al 2010. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 416 depositata l'11 marzo 2024, ha confermato la decisione. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. Interno n. 197/2002. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenze rispetto al Protocollo del 1° marzo 2023 e ne ha chiesto comunque il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso: la mancata indicazione di alcuni elementi previsti dal Protocollo del 1° marzo 2023 non comporta inammissibilità, potendo rilevare eventualmente nella regolazione delle spese. Ha accolto l'unico motivo, precisando che la perdita di gettito ICI già maturata e compensabile si consolida e viene trascinata negli anni successivi; le soglie di cui all'art. 64, primo comma, della legge n. 388/2000 vanno però verificate considerando, per l'anno di riferimento, le ulteriori perdite, senza computare quelle pregresse già consolidate. Se una perdita annuale non supera la franchigia e non dà luogo a contributo, può concorrere con le perdite successive non consolidate, così da determinare il superamento della soglia in un anno successivo. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché verifichi, per ciascun anno dal 2002 al 2009, il contributo consolidato e la maggiore perdita fiscale, accertando se il credito richiesto di euro 431.851,54 — composto da euro 134.991,96 per recupero di un trasferimento asseritamente non dovuto ed euro 296.859,58 per revoca di un trasferimento assegnato o dovuto — sia corretto o debba essere ridotto. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Ne deriva anche che, per dare un senso alle soglie previste dall'art. 64, primo comma, l'incremento di perdita Ici che dà diritto ad un incremento di contributo deve essere giocoforza calcolato sulle variazioni di gettito dell'anno di riferimento: ragionando diversamente, le soglie sarebbero sempre superate, in ragione delle perdite pregresse e del consolidamento di esse.

    La soglia per il diritto all'incremento del contributo si verifica con riferimento alle ulteriori perdite dell'anno considerato, senza sommare le perdite pregresse che siano già state consolidate.

  • art. 64, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Ebbene, l'espressa previsione del meccanismo del «consolidamento» della riduzione del contributo (a fronte di un incremento del gettito Ici) implica necessariamente che anche la perdita di gettito riceva lo stesso trattamento e, dunque, che anch'essa sia «consolidata», ossia compensata automaticamente e – per usare un'efficace espressione di Cass. 14824/2024, già citata – sia «trascinata» (volta che sia insorta in un determinato anno) negli anni successivi.

    Il meccanismo di consolidamento previsto per la riduzione dei trasferimenti quando aumenta il gettito opera anche per la perdita di gettito: una volta insorta, la perdita compensabile si trascina automaticamente negli anni successivi.

  • artt. 2 e 3, decreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n. 197

    Giova, inoltre, precisare che la modalità di comunicazione delle perdite al Ministero interni ha rilevanza nel solo procedimento amministrativo, in quanto è in quella sede che i dati forniti dal singolo Comune devono far comprendere per ogni anno la perdita di gettito Ici e, sempre per ogni anno, l'eventuale incremento di essa.

    Le modalità di comunicazione delle perdite al Ministero rilevano nel procedimento amministrativo e devono consentire di distinguere, per ciascun anno, la perdita di gettito e l'eventuale suo incremento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Con l'unico motivo di ricorso, veicolato tramite l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n° 197.

    La disposizione è indicata quale veicolo del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte accoglie il motivo nel merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata per la trattazione della causa in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel sistema di compensazione statale del minor gettito ICI relativo agli immobili di categoria D, la perdita compensabile maturata in un determinato anno si consolida e si trascina automaticamente negli anni successivi.
  • Per stabilire se spetta un incremento del contributo, la franchigia prevista dall'art. 64, primo comma, della legge n. 388/2000 va verificata sulle ulteriori perdite dell'anno di riferimento, escludendo quelle pregresse già consolidate; diversamente, le soglie risulterebbero stabilmente superate dopo il primo superamento.
  • Le perdite annuali che non hanno superato la soglia e non sono state compensate possono concorrere con le perdite successive non consolidate: la franchigia può quindi essere superata in un anno seguente anche per effetto del cumulo di tali perdite.
  • La verifica del credito per i contributi va effettuata anno per anno, distinguendo il contributo già consolidato dalle ulteriori perdite fiscali rilevanti per l'eventuale superamento delle soglie.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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