Cassazione Civile, Ordinanza n. 28413/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, con recupero a tassazione di IVA per l'anno 2008 in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute collegate a fatture emesse da un soggetto interposto/cartuaria. La CTR, in riforma della decisione di primo grado che aveva annullato l'atto, aveva ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato di aver adottato la diligenza necessaria a verificare l'affidabilità dei soggetti fatturanti e la propria estraneità alla frode, attribuendo rilievo insufficiente a un contratto di deposito e stoccaggio privo di data certa. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei principi sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; (2) omessa/erronea valutazione di ulteriori elementi dedotti a sostegno dell'assenza di consapevolezza di una frode carosello; (3) omessa considerazione di una sentenza penale assolutoria resa nei confronti del precedente amministratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri due. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione finanziaria provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione IVA; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici. La CTR, invece, aveva invertito l'onere probatorio ponendo a carico della contribuente la dimostrazione della propria inconsapevolezza e della preventiva verifica dei fornitori. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la norma consente all'Amministrazione di provare, anche mediante presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in un'evasione IVA.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disciplina dell'IVA e del potere di accertamento, in coerenza con la prova presuntiva dell'operazione inesistente.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode grava sull'Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
- La prova della partecipazione o conoscibilità della frode può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indizi quali l'assenza di struttura del soggetto fatturante, l'immediatezza dei rapporti e l'inidoneità economica dell'interposto.
- Il giudice di merito non può invertire l'onere della prova imponendo al contribuente di dimostrare in via preventiva l'affidabilità del fornitore o la propria estraneità alla frode, dovendo invece valutare se gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio consentano di ritenere integrata la conoscenza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta.
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