Cassazione Civile, Ordinanza n. 10494/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e della successiva accettazione da parte delle controricorrenti. Per effetto di tale accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
Due soggetti avevano impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, delle domande proposte nei confronti di due controparti in relazione a un contratto di compravendita stipulato con rogito del 27 maggio 2009. In particolare, essi avevano chiesto di dichiarare la nullità oppure di disporre l'annullamento del contratto di vendita intercorso tra le convenute, oltre alla condanna di queste al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo anche la cancellazione della trascrizione della domanda; le controricorrenti hanno accettato la rinuncia.
Norme richiamate
richiamato come base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalle controricorrenti, la Corte non provvede sulle spese, salvo diversa regolazione espressamente giustificata.
- L'accettazione della rinuncia consente anche di disporre i provvedimenti consequenziali richiesti dalla parte rinunciante, come la cancellazione della trascrizione della domanda, se ritualmente chiesti e compatibili con l'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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