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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23673/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva eliminato l'aggravante contestata ma confermato la responsabilità penale per detenzione di stupefacente in quantità tale da integrare l'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti erano due: 1) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito aveva escluso che la sostanza fosse destinata ad uso personale; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure non ammissibili perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata. Ha inoltre richiamato la motivazione di merito, che aveva escluso l'uso esclusivamente personale dello stupefacente e aveva valorizzato l'accentuata offensività della condotta, consistente nell'introduzione della sostanza all'interno di un istituto penitenziario mediante modalità decettive, cioè per ingestione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corrette e congrue le valutazioni di merito sull'esclusione dell'uso personale e sulla non riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, valorizzando la particolare offensività della condotta di introduzione della droga in carcere con modalità di occultamento per ingestione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in modo meramente ripetitivo, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un autonomo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La destinazione a uso esclusivamente personale dello stupefacente è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per effettivi vizi logici o giuridici della motivazione, non per una mera diversa lettura del materiale probatorio.
  • La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti può essere esclusa quando le modalità della condotta ne evidenziano una particolare offensività, come accade se la sostanza viene introdotta in un istituto penitenziario con modalità occultate o decettive.
  • La particolare modalità di introduzione della droga e il contesto detentivo possono assumere rilievo decisivo nella valutazione della gravità complessiva del fatto ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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