Cassazione Civile, Ordinanza n. 34899/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro privato tra una lavoratrice e la società datrice. La lavoratrice aveva agito per ottenere differenze retributive assumendo che l'orario effettivamente svolto fosse di 40 ore settimanali, mentre nel contratto di assunzione era indicato un orario di 23 ore. La Corte d'appello, accogliendo il gravame della società, aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrata la pretesa, soprattutto perché le prove testimoniali raccolte erano ritenute troppo generiche e non idonee a confermare la presenza della lavoratrice sul luogo di lavoro negli orari allegati. In Cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato error in procedendo e violazione delle norme sul divieto di nova in appello, sostenendo che la valutazione di inattendibilità di alcune testimoni fosse stata fondata su documenti prodotti tardivamente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la Corte territoriale avesse mal valutato le prove testimoniali e reso una motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente: il giudice di merito aveva chiaramente spiegato che le deposizioni non erano sufficienti, per genericità e scarsa circostanziazione, a provare i fatti costitutivi della domanda. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 116 c.p.c., osservando che il vizio è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova legale un valore diverso da quello previsto dalla legge o viceversa, mentre qui era contestato soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, censura non riesaminabile in sede di legittimità. Conseguentemente il primo motivo è stato dichiarato assorbito, anche perché la valutazione di inattendibilità soggettiva delle testimoni era stata richiamata solo ad abundantiam e la decisione si fondava soprattutto sull'inidoneità oggettiva delle deposizioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata per denunciare un error in procedendo relativo al dedotto divieto di ius novorum in appello
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma evocata per censurare il vizio motivazionale e l'omesso/erroneo esame della prova
richiamato come norma processuale che la ricorrente assume violata per la tardiva produzione documentale
richiamato come norma processuale che la ricorrente assume violata per il divieto di nuove prove e nuovi documenti in appello
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle preclusioni istruttorie
la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto dalla legge o viceversa; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente
richiamato tramite il riferimento al minimo costituzionale della motivazione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti
Massime di principio
- La valutazione di attendibilità del teste appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione non apparente e logicamente comprensibile.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova legale un valore diverso da quello imposto dalla legge o tratti come prova legale un elemento liberamente apprezzabile; non quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale istruttorio.
- In tema di prova testimoniale, dichiarazioni generiche o non circostanziate, che non chiariscano i fatti decisivi allegati, possono essere reputate inidonee a dimostrare la pretesa azionata.
- Quando la decisione di merito si fonda su un autonomo rilievo di inidoneità oggettiva delle deposizioni, eventuali ulteriori considerazioni sull'inattendibilità soggettiva dei testi possono essere considerate solo ad abundantiam e non incidono sulla tenuta decisoria.
- La censura per motivazione apparente richiede l'assenza di un reale percorso argomentativo; non è sufficiente il dissenso del ricorrente rispetto al modo in cui il giudice ha selezionato e valorizzato le prove.
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