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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46818/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Martines impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua istanza di applicazione della riduzione di pena di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n.150/2022. Sosteneva che la sua rinuncia all'impugnazione aveva prodotto l'irrevocabilità della sentenza emessa in rito abbreviato (e quindi la pretesa sussistenza del requisito per la diminuzione premiuale) e denunciava violazione di legge. In secondo luogo lamentava vizio di motivazione e disparità di trattamento rispetto a un coimputato (Mario Letizia) al quale il beneficio era stato riconosciuto da altro giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata proposizione dell'impugnazione (radicale mancanza di impugnazione), e non è estendibile ai casi di rinuncia ad impugnazioni già proposte. Ha precisato inoltre che la fattispecie in esame riguarda la rinuncia al ricorso per cassazione (non la rinuncia all'appello) e che tale rinuncia non realizza l'effetto deflattivo richiesto dalla norma. La Corte ha osservato e richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva già escluso l'equiparazione tra mancata impugnazione e rinuncia, e ha rilevato che l'eventuale concessione del beneficio ad altro coimputato non legittima automaticamente la stessa concessione per il ricorrente. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    La Corte interpreta la norma come applicabile solo quando la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione (radicale assenza di impugnazione) e non in caso di rinuncia ad impugnazioni già proposte.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia")

    art. 24, comma 1, lett. c) (introduzione della modifica all'art. 442 c.p.p.)

    La modifica è stata considerata di natura sostanziale e applicabile temporaneamente secondo il principio del tempus regit actum: la irretroattività o retroattività favorevole si valuta con riguardo al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile.

  • Sentenza Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023 (Galdi), Rv. 285583

    Sez. 1, n. 51180/2023 (Galdi)

    Precedente richiamato per affermare che la riduzione non opera in caso di irrevocabilità conseguente a rinuncia all'appello; la mancata impugnazione radicale è diversa dalla rinuncia.

  • Sentenza Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023 (Pompeo), Rv. 285820

    Sez. 2, n. 4237/2023 (Pompeo)

    Decisione richiamata che ha esteso l'operatività della norma ai casi di rinuncia all'appello se la rinuncia è intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma, ma non è applicabile alla diversa fattispecie della rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La riduzione di pena di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. richiede la radicale mancata impugnazione della sentenza di primo grado: la semplice rinuncia a impugnazioni già proposte non è sufficiente.
  • La rinuncia all'appello, se valutata nella prospettiva del tempus regit actum e purché intervenuta nelle condizioni previste dalla giurisprudenza, può in taluni casi essere rilevante; tuttavia la rinuncia al ricorso per cassazione non determina l'effetto deflattivo necessario per fruire del beneficio.
  • In situazioni di apparente disparità di trattamento (beneficio concesso a un coimputato e negato ad altro) è necessario verificare con attenzione la perfetta sovrapponibilità delle rispettive posizioni processuali: decisioni differenti possono dipendere da differenze fattuali o temporali rilevanti.
  • Per chiedere la riduzione al giudice dell'esecuzione è fondamentale documentare chiaramente quale grado di impugnazione non è stato esperito (mancata impugnazione di primo grado vs rinuncia a impugnazioni successive) e le relative date rispetto all'entrata in vigore della norma.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità del beneficio, è preferibile sollevare la questione in sede di esecuzione con dettagli processuali certi e, se necessario, predisporre impugnazioni avverse che contestino specificamente l'interpretazione dei giudici dell'esecuzione.

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