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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20109/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Latina per presunte lesioni (art. 582 c.p.). Il Procuratore generale ha dedotto che il capo di imputazione indicava l'avulsione di tre denti, elemento che avrebbe dovuto essere qualificato come "indebolimento permanente di un organo" ai sensi dell'art. 583, primo comma, n. 2, c.p., con la conseguente incompetenza del Giudice di pace. In secondo luogo sono state sollevate censure sul merito relative alla mancata acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa irreperibile e alla conseguente adeguatezza della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il punto non fosse una questione di esatta qualificazione giuridica del fatto, ma di verifica se la circostanza aggravante (indebolimento permanente di un organo) fosse stata ritualmente contestata nell'imputazione. Richiamando la giurisprudenza (Sez. U. n. 24906/2019), la Corte ha concluso che l'indicazione nel capo di imputazione non era sufficiente a contestare l'aggravante quando la fattispecie richiede valutazioni qualitative; quindi la contestazione della circostanza aggravante era assente e non poteva fondarsi la diversa regola di competenza invocata dal ricorrente. Le altre doglianze sono state ritenute generiche e prive dei necessari riferimenti probatori. Di conseguenza la sentenza di assoluzione resta confermata e il ricorso del Procuratore generale è respinto.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di lesioni personali, sul quale era basata l'imputazione originaria; la sentenza di primo grado ha assolto l'imputato per insufficienza di prova.

  • art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Aggravante per 'indebolimento permanente di un organo'. La Corte ha osservato che l'applicazione di tale aggravante richiede una contestazione dell'elemento aggravante sufficientemente precisa nell'imputazione, specie quando la fattispecie include componenti valutative e non si esaurisce in meri fatti materiali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; autorità ha proceduto mediante le facoltà previste dalla normativa di emergenza.

  • Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che chiarisce il concetto di 'contestazione in fatto' delle circostanze aggravanti: l'imputazione può descrivere in fatto gli elementi costitutivi purché la loro indicazione sia sufficientemente chiara e precisa da permettere la difesa; ma, quando la fattispecie aggravante richiede valutazioni qualitative, occorre che il pubblico ministero espliciti la valutazione qualificativa nella contestazione.

  • Sez. 5, n. 5988 del 19/12/2022

    Richiamata come orientamento sulla rilevanza, in astratto, dell'indebolimento permanente di un organo; comunque non sufficiente a modificare l'esito quando l'aggravante non è stata adeguatamente contestata.

  • Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013

    Giurisprudenza che, in casi precedenti, ha ritenuto rilevante l'avulsione di un dente ai fini della gravità delle lesioni; citata a titolo di confronto ma non decisiva senza contestazione formale dell'aggravante.

  • Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020

    Richiama il principio che risultanze probatorie formatesi al di fuori del contraddittorio processuale non superano agevolmente il carattere esclusivo di tali risultanze; le doglianze generiche sulla prova orale e sulla mancata acquisizione di dichiarazioni sono state ritenute insufficienti.

Massime di principio

  • L'aggravante prevista dall'art. 583, primo comma, n. 2, richiede che l'elemento aggravante sia contestato in modo chiaro e determinato nell'imputazione quando la fattispecie include componenti valutative, non solo descrizioni materiali.
  • La 'contestazione in fatto' è ammessa per circostanze aggravanti che si esauriscono in comportamenti materiali o elementi oggettivi; invece, quando la fattispecie implica giudizi di valore, il PM deve esplicitare la valutazione qualificativa nell'imputazione affinché la difesa possa organizzarsi.
  • L'assenza di una contestazione dell'aggravante nella forma richiesta preclude la riconsiderazione della competenza (es. Giudice di pace vs Tribunale) basata su quella aggravante.
  • Censure generiche sulla produzione e acquisizione della prova, senza indicazione precisa delle dichiarazioni richieste o dei mezzi istruttori non utilizzati, sono difficilmente ammissibili e non bastano a rovesciare una sentenza di merito.
  • La giurisprudenza precedente che attribuisce rilievo a determinati esiti lesivi (es. perdita o avulsione di denti) non sostituisce la necessità di una contestazione formale e precisa dell'aggravante nell'atto di imputazione.

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