Sentenza n. 8053/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della Deliberazione della Regione Lazio - Atti della Giunta Regionale e degli Assessori del 7 agosto 2025, n. 735 rubricata “Legge regionale n. 17/1995, art. 28, comma 1. Deliberazione del Consiglio regionale n. 450/1998. Approvazione nuovo Schema di Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)” con la quale è stato approvato il nuovo schema di “STATUTO TIPO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)” ed allegato come parte integrante e sostanziale alla medesima delibera ed in particolare nella parte in cui, lo statuto tipo, all'art. 10 prevede la costituzione del comitato direttivo e la sua composizione e in particolare ove prevede che “lettera d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 in data 14.8.2025; nonchè di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ivi compresi gli atti di approvazione dagli estremi sconosciuti con i quali sono stati approvati in data 16.9.2025 i nuovi statuti degli ATC nonché della Determinazione della Regione Lazio 10 ottobre 2025, n. G13118 (pubblicata sul BURL del 14.10.2025) contenente l'“Approvazione dell'Avviso Pubblico ai fini dell'adesione come soci dell'assemblea degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) del Lazio di cui all'art 3 dello statuto approvato con DGR n. 735 del 07 agosto 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione regionale che ha approvato lo schema tipo degli Statuti degli Ambiti Territoriali di Caccia, limitatamente ai criteri di composizione dei consigli direttivi, nonché atti successivi di approvazione degli Statuti e avviso pubblico per l’adesione alle assemblee degli ATC
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale n. 735 del 7 agosto 2025, nella parte in cui l’art. 10, lettera d), dello Statuto tipo degli ATC prevede tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno alle restanti associazioni, anche su base aggregata. Sono stati dedotti l’illegittimità costituzionale e la violazione degli artt. 2, 3, 10, 18, 97 e 117 Cost., la violazione dell’art. 14 della l. n. 157/1992, dei principi di eguaglianza, proporzionalità, rappresentatività, democraticità e autonomia dei privati, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e incompetenza. Secondo la ricorrente, la Regione avrebbe illegittimamente collegato la maggiore rappresentatività al dato numerico degli iscritti a livello nazionale e avrebbe introdotto, per le associazioni venatorie, un requisito di rappresentatività nazionale non previsto dall’art. 14, comma 10, della l. n. 157/1992, norma che imporrebbe uno standard uniforme minimo per la composizione degli organi direttivi degli ATC.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. L’art. 14, comma 10, della l. n. 157/1992 stabilisce che negli organi direttivi degli ATC deve essere assicurata la presenza paritaria, complessivamente pari al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove organizzate sul territorio. Secondo il giudice, il riferimento legislativo alla rappresentatività nazionale opera espressamente per le organizzazioni agricole, mentre per le associazioni venatorie la legge richiede il riconoscimento a livello nazionale; tale disciplina costituisce tuttavia un contenuto minimo e non impedisce al legislatore regionale di individuare criteri più specifici per la selezione dei rappresentanti, nel rispetto dei principi di rappresentatività e pluralismo. La previsione regionale è stata ritenuta espressione della discrezionalità regionale e compatibile con tali principi. Il pluralismo deve essere valutato con riferimento alla composizione complessiva dell’organo, articolata in diverse componenti, e non necessariamente all’interno della singola componente venatoria. Non è quindi imposto un ulteriore pluralismo interno alla categoria delle associazioni venatorie. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 10, l. 11 febbraio 1992, n. 157
negli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia "deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio"
La disposizione fissa un contenuto minimo della composizione degli organi direttivi degli ATC e rimette alle Regioni la disciplina di dettaglio, inclusa l’individuazione dei criteri di selezione dei rappresentanti, nel rispetto dei principi di rappresentatività e pluralismo.
art. 28, comma 1, l.r. Lazio n. 17/1995
È richiamata quale base regionale per la composizione degli organi degli ATC, senza ulteriore interpretazione testuale autonoma.
È richiamata nello Statuto tipo quale base del potere sostitutivo regionale nei confronti dei Comuni inadempienti alla designazione dei propri rappresentanti; tale profilo non costituisce oggetto della ratio decisoria principale.
artt. 2, 3, 10, 18, 97 e 117 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di eguaglianza, proporzionalità, associazionismo, buon andamento e riparto di competenze; il TAR non ravvisa una violazione costituzionale nella disciplina impugnata.
Massime di principio
- L’art. 14, comma 10, della l. n. 157/1992 stabilisce uno standard minimo per la composizione degli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, ma non esclude che la legislazione regionale individui criteri di dettaglio per la selezione dei rappresentanti, purché siano rispettati i principi di rappresentatività e pluralismo.
- Il requisito della rappresentatività a livello nazionale previsto dall’art. 14, comma 10, della l. n. 157/1992 per le organizzazioni professionali agricole non impedisce alla Regione di prevedere criteri selettivi più specifici per le associazioni venatorie nazionali riconosciute.
- Il principio di pluralismo nella composizione degli organi degli ATC deve essere valutato con riferimento all’organo nel suo complesso e alla presenza delle diverse componenti rappresentate; non impone necessariamente una rappresentanza pluralistica anche all’interno della singola componente associativa venatoria.
- Una disciplina regionale che riservi alcuni seggi alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e altri alle restanti associazioni, anche su base aggregata, è compatibile con i principi di rappresentatività e pluralismo quando assicura il pluralismo complessivo dell’organo e rientra nella discrezionalità regionale di attuazione della disciplina statale.
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