Ordinanza n. 1141/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore III - Area Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Manutenzione della Città di Marcianise ha disposto: 1) l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento degli "Interventi di Manutenzione del Verde" (CIG -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023; 2) la non approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della medesima; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e quindi anche della nota di avvio del procedimento di esclusione prot. n. -OMISSIS- e della nota di richiesta integrazioni prot. n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento degli interventi di manutenzione del verde e non approvazione della proposta di aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui è stata esclusa dalla gara ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 ed è stata disposta la non approvazione della proposta di aggiudicazione in suo favore. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e la richiesta di integrazioni. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'apertura di indagini penali e la mancata produzione di documentazione tecnica idonea a superare in modo oggettivo e verificabile gli elementi ostativi ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti e secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso non presentasse un'adeguata evidenza di fumus boni iuris. In particolare, il provvedimento di esclusione è apparso sorretto da adeguata istruttoria e congruamente motivato sia quanto alla sussistenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalle quali erano scaturite anche indagini penali, sia quanto alla mancata produzione di documentazione tecnica idonea a superare oggettivamente e verificabilmente tali elementi ostativi. Le valutazioni dell'amministrazione sono apparse inoltre corroborate dai riscontri dell'INAIL e dell'ASL richiamati nel provvedimento impugnato. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell'esclusione dalla procedura di gara.
Richiamato in relazione alla necessità di produrre documentazione tecnica idonea a superare in modo oggettivo e verificabile gli elementi ostativi all'esclusione.
Richiamato per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'esclusione da una gara può essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria, il provvedimento appaia adeguatamente istruito e congruamente motivato in ordine a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- La mancata produzione di documentazione tecnica idonea a superare in modo oggettivo e verificabile gli elementi ostativi rilevanti ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023 può concorrere a fondare il giudizio cautelare sfavorevole alla concorrente esclusa.
- I riscontri provenienti da enti tecnici o previdenziali, quali INAIL e ASL, quando richiamati nel provvedimento di esclusione, possono corroborare in sede cautelare l'istruttoria e la motivazione dell'amministrazione.
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