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Ordinanza

Ordinanza n. 1141/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore III - Area Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Manutenzione della Città di Marcianise ha disposto: 1) l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento degli "Interventi di Manutenzione del Verde" (CIG -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023; 2) la non approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della medesima; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e quindi anche della nota di avvio del procedimento di esclusione prot. n. -OMISSIS- e della nota di richiesta integrazioni prot. n.-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202602331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento degli interventi di manutenzione del verde e non approvazione della proposta di aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui è stata esclusa dalla gara ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 ed è stata disposta la non approvazione della proposta di aggiudicazione in suo favore. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e la richiesta di integrazioni. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'apertura di indagini penali e la mancata produzione di documentazione tecnica idonea a superare in modo oggettivo e verificabile gli elementi ostativi ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti e secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso non presentasse un'adeguata evidenza di fumus boni iuris. In particolare, il provvedimento di esclusione è apparso sorretto da adeguata istruttoria e congruamente motivato sia quanto alla sussistenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalle quali erano scaturite anche indagini penali, sia quanto alla mancata produzione di documentazione tecnica idonea a superare oggettivamente e verificabilmente tali elementi ostativi. Le valutazioni dell'amministrazione sono apparse inoltre corroborate dai riscontri dell'INAIL e dell'ASL richiamati nel provvedimento impugnato. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa dell'esclusione dalla procedura di gara.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla necessità di produrre documentazione tecnica idonea a superare in modo oggettivo e verificabile gli elementi ostativi all'esclusione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'esclusione da una gara può essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria, il provvedimento appaia adeguatamente istruito e congruamente motivato in ordine a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • La mancata produzione di documentazione tecnica idonea a superare in modo oggettivo e verificabile gli elementi ostativi rilevanti ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023 può concorrere a fondare il giudizio cautelare sfavorevole alla concorrente esclusa.
  • I riscontri provenienti da enti tecnici o previdenziali, quali INAIL e ASL, quando richiamati nel provvedimento di esclusione, possono corroborare in sede cautelare l'istruttoria e la motivazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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