Cassazione Penale, Sentenza n. 34978/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva patteggiato, con sentenza del Tribunale del 22 luglio 2024, divenuta irrevocabile il 10 settembre 2024, la pena di dieci mesi di reclusione, sostituita con 600 ore di lavoro di pubblica utilità presso la Croce Rossa Italiana – sezione di Mussomeli. Dopo averne svolte soltanto 59, aveva interrotto l'attività senza preventiva comunicazione e, secondo le relazioni dell'UEPE e della Croce Rossa, aveva accumulato ritardi, presenze saltuarie, ingressi irregolari e manifestato disinteresse. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltanissetta ha revocato la pena sostitutiva ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, convertendo la pena residua in nove mesi di reclusione e ritenendo inadeguate altre sanzioni sostitutive. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 66 e 72 della legge n. 689 del 1981: ha sostenuto di non essersi reso irreperibile e ha ricondotto le irregolarità a fragilità personale, dipendenze e disgregazione familiare, chiedendo di valutarle come lievi e valorizzando la ripresa dei contatti con l'UEPE e l'avvio di un percorso terapeutico. Con il secondo motivo ha denunciato, in relazione all'art. 666 c.p.p., generiche violazioni delle regole del procedimento di esecuzione e del diritto di difesa. Con il terzo ha censurato la motivazione per avere attribuito valore decisivo alle trasgressioni senza valutarne la concreta entità. Con il quarto ha lamentato l'erronea valutazione della funzione rieducativa delle pene sostitutive e dei rapporti con i benefici esecutivi, richiamando un programma trattamentale concordato con l'UEPE in prossimità dell'udienza, comprensivo di impegni lavorativi, percorso presso il Ser.D. e attività rieducative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure proponevano una rilettura degli elementi di fatto e delle relazioni dell'UEPE, del Ser.D. e della Croce Rossa, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del giudice dell'esecuzione era esaustiva, congruente e priva di vizi logici. Il primo motivo è stato ritenuto infondato nella premessa fattuale, poiché l'ordinanza aveva già esaminato la ripresa dei contatti con il Ser.D. e l'aveva qualificata, con motivazione non efficacemente confutata, come manifestazione tardiva e autoreferenziale. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e assertivo; il quarto, sostanzialmente riproduttivo della stessa doglianza sotto diversa forma, è stato trattato congiuntamente e ritenuto anch'esso generico, oltre che diretto a ottenere una rivalutazione degli atti. Il terzo motivo è stato ritenuto non confrontarsi con la motivazione secondo cui le violazioni erano sistematiche e reiterate, e quindi non qualificabili come lievi. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'impossibilità di applicare un'altra pena sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stata disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689
Il giudice dell’esecuzione - sulla scorta di quanto relazionato dall’U.E.P.E. – ha evidenziato i ritardi, il disinteresse mostrato, gli ingressi irregolari, la presenza saltuaria ed ha valutato l’insieme di tali elementi di termini di gravità, così risolvendosi a revocare la sostituzione della pena, ex art. 66 legge 689 del 1981.
La revoca della pena sostitutiva è stata giustificata dalla valutazione complessiva della gravità delle violazioni, considerate nel loro carattere reiterato e sistematico e alla luce delle relazioni dell'UEPE.
art. 72 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte menziona la disposizione soltanto nell'esposizione del primo motivo di ricorso e non ne fornisce un'autonoma interpretazione.
Il testo non consente di ricavare un principio interpretativo autonomo relativo a questa disposizione.
Il secondo motivo è aspecifico e assertivo, dolendosi la difesa di non meglio specificate violazioni di (non meglio indicate) regole procedurali e, in generale, di una lesione del diritto di difesa.
La doglianza relativa alle regole del procedimento di esecuzione e al diritto di difesa deve indicare specificamente le violazioni dedotte; la censura generica e assertiva è inammissibile.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa.
Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione dei fatti né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una prospettazione alternativa; le censure devono rientrare nei vizi ammessi dall'art. 606 c.p.p.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, deve essere annotata l'indicazione che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo che ricorrano elementi per escluderne la colpa nella causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione degli elementi probatori mediante una lettura alternativa a quella motivatamente adottata dal giudice di merito; la censura deve individuare un vizio riconducibile a quelli previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La revoca della pena sostitutiva può essere fondata sulla valutazione complessiva di violazioni delle prescrizioni che, per sistematicità e reiterazione, risultino gravi; la valutazione va rapportata alle condotte concretamente documentate e alla motivazione del giudice dell'esecuzione.
- La doglianza processuale che denuncia genericamente violazioni delle regole del procedimento di esecuzione o del diritto di difesa, senza individuare le regole violate e la concreta lesione, è aspecifica e assertiva.
- La ripresa tardiva dei contatti con i servizi o la manifestazione d'intenti riabilitativi non impongono di per sé l'esclusione della gravità delle precedenti trasgressioni, quando il giudice dell'esecuzione le abbia valutate motivatamente come tardive e non idonee a superare il quadro delle violazioni accertate.
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