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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08033/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente impositore aveva notificato alla società due cartelle di pagamento per riprese fiscali relative all'anno d'imposta 2009, concernenti IVA e IRES. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, da un lato, di dover beneficiare della riduzione del carico fiscale prevista dalla normativa emergenziale per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2009, pur avendo sede fuori dal perimetro del cd. cratere sismico, in ragione dei danni asseritamente subiti; dall'altro, in via subordinata, aveva chiesto la riduzione di sanzioni e interessi applicati alle somme richieste. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011, per mancata applicazione della riduzione del dovuto; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda subordinata di riduzione di sanzioni e interessi; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 39/2009, per asserita disparità di trattamento e violazione della capacità contributiva, poiché il criterio territoriale non terrebbe conto dei danni concretamente subiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo. Ha escluso che la società, non avente sede in uno dei comuni inclusi nel cratere sismico, potesse beneficiare della riduzione del 40% prevista dall'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011, rilevando altresì che la disciplina agevolativa, essendo eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ha inoltre considerato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, perché la delimitazione del cratere sismico risponde a criteri ragionevoli di maggiore intensità del danno e di sostegno alle aree più colpite; ha anche osservato che la ricorrente non aveva allegato né provato in modo specifico i danni lamentati. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché la sentenza della CTR non aveva preso posizione sulla domanda subordinata di riduzione di sanzioni e interessi, integrando omessa pronuncia. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame limitato al profilo non esaminato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 28, L. 12 novembre 2011, n. 183

    riduzione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, al netto dei versamenti già eseguiti, al 40 per cento

    agevolazione fiscale riservata ai soggetti residenti all'interno del cratere sismico; trattandosi di regime agevolato, non è interpretabile in modo estensivo o analogico.

  • art. 1, comma 2, d.l. 28 aprile 2009, n. 39

    la delimitazione del cratere sismico è ritenuta ragionevole perché basata sulla maggiore intensità degli eventi e sul più grave impatto territoriale del sisma.

  • art. 3 Cost.

    non è violato dalla delimitazione territoriale delle agevolazioni, in quanto differenzia situazioni non identiche secondo criteri ragionevoli e proporzionati.

  • art. 53 Cost.

    non è violato poiché la selezione dei beneficiari dell'agevolazione è coerente con la maggiore riduzione della capacità contributiva delle aree più colpite.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione su una domanda ritualmente proposta integra omessa pronuncia ed errore processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per i vizi di violazione di legge dedotti con il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    configura il vizio processuale per omessa pronuncia rilevato nel secondo motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica e la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso; qui la ricorrente non ha specificamente allegato i danni subiti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali eccezionali o emergenziali devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese oltre i soggetti e i territori espressamente individuati dal legislatore.
  • La delimitazione territoriale di benefici fiscali collegati a eventi calamitosi è legittima se fondata su criteri ragionevoli, quali la diversa intensità del fenomeno e la maggiore gravità degli effetti, e non viola di per sé né l'eguaglianza né la capacità contributiva.
  • In cassazione, un motivo che si limiti a prospettare la questione di legittimità costituzionale di una norma non individua di per sé un vizio della sentenza, ma può valere come sollecitazione al giudice a valutare la rimessione alla Corte costituzionale.
  • L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta e specificamente devoluta integra error in procedendo e comporta cassazione con rinvio sul punto non esaminato.
  • Non può parlarsi di rigetto implicito della domanda quando la motivazione di merito si limiti a esaminare solo una parte della pretesa, senza affrontare una richiesta autonoma e logicamente compatibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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