Cassazione Civile, Ordinanza n. 14006/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di merito avente ad oggetto la legittimità della collocazione di un serbatoio e della realizzazione di condutture fognarie, da parte di un condomino, nella chiostrina condominiale. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Palermo ha condannato il condominio a rifondere le spese di tutti i gradi. Il condomino vittorioso ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale liquidato i compensi professionali in misura inferiore ai parametri di legge e per non avere riconosciuto integralmente le spese vive del giudizio di primo grado, d'appello e di cassazione. La censura relativa alle spese vive è stata dedotta come errore nella liquidazione; quella relativa ai compensi ha contestato la determinazione delle somme in violazione del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la causa fosse di valore indeterminabile e che dovessero applicarsi i relativi parametri minimi, comunque superiori a quelli liquidati dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui censurava la mancata liquidazione delle spese vive, rilevando che l'errore sulla misura delle spese vive non è deducibile con ricorso per cassazione, essendo emendabile con correzione o revocazione. Ha invece accolto la censura relativa ai compensi, ritenendo violati i parametri del d.m. n. 55/2014, poiché la causa era di valore indeterminabile e la liquidazione operata dalla Corte d'appello era inferiore ai minimi tariffari applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito, del precedente giudizio di cassazione, del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità, con condanna del condominio al pagamento delle somme liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
l'errore nella determinazione delle spese vive può essere corretto con il procedimento di correzione, non con ricorso per cassazione
per le cause di valore indeterminabile il valore va compreso tra euro 26.000 e euro 260.000, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia; i parametri restano superiori alle somme liquidate dalla Corte d'appello
costituisce il parametro normativo per la liquidazione dei compensi professionali, che non può scendere sotto i limiti applicabili salvo le riduzioni consentite nei casi previsti
non espressamente citato nel testo, ma la decisione di rinvio e la successiva liquidazione delle spese presuppongono il giudizio di rinvio
Massime di principio
- L'errore del giudice nella liquidazione delle spese vive non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione, dovendo essere fatto valere mediante correzione dell'errore materiale o revocazione del provvedimento che le ha liquidate.
- Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve rispettare i parametri del d.m. n. 55/2014; una liquidazione inferiore ai minimi applicabili integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Nelle cause di valore indeterminabile il giudice deve determinare il valore ai fini tariffari entro il range previsto dal d.m. n. 55/2014, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
- Se la cassazione accoglie il motivo limitatamente alla liquidazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito rideterminando direttamente le spese dovute.
Come è indicizzato
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