Cassazione Civile, Ordinanza n. 25101/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa, essendo stata notificata alla parte costituita e vistata dal difensore della controparte, aveva efficacia recettizia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del presente giudizio, senza porle a carico di alcuna parte.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una decisione della Corte d’Appello che aveva rigettato l’appello proposto dalla società ricorrente, confermando integralmente la sentenza del Tribunale e ponendo le spese a carico dell’appellante. La parte soccombente in appello aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Tuttavia, prima della decisione nel merito, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte e munito del visto del difensore della parte controricorrente ai sensi dell’art. 390, comma 3, c.p.c. La questione esaminata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e l’incidenza dell’eventuale accettazione della controparte sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio e deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati, che vi appongono il visto.
In caso di estinzione per rinuncia, l’eventuale condanna alle spese è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porla a carico della parte che ha dato causa all’estinzione se non vi è accettazione della rinuncia.
La condanna alle spese non è pronunciata quando alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio solo se è portata a conoscenza delle parti costituite secondo le modalità previste dall’art. 390 c.p.c., avendo natura recettizia.
- L’accettazione della rinuncia da parte della controparte incide sulla regolazione delle spese processuali e può escludere la condanna della parte rinunciante.
- In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla parte intimata o controricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza statuizioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25048/2022 del 22/08/2022
- ordinanza_civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2022 del 22/08/2022
- ordinanza_civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25050/2022 del 22/08/2022
- ordinanza_civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2022 del 22/08/2022
- ordinanza_civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25052/2022 del 22/08/2022
- ordinanza_civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25053/2022 del 22/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →