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Sentenza

Sentenza del 20/11/2023 n. 751 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - sentenza penale di assoluzione - onere della prova - inesistenza oggettiva dell'operazione - condotta dolosa del contribuente - inesistenza soggettiva dell'operazione - conoscenza della frode

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, sostenendo che numerosi fornitori (cd. "cartiere") avevano emesso documentazione per cessioni mai avvenute con lo scopo di consentire indebite detrazioni di IVA e la riduzione degli imponibili. La questione centrale è la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti: per le prime l'Amministrazione deve provare che l'operazione non è mai avvenuta; per le seconde deve provare, oltre all'effettiva evasione, che il contribuente fosse a conoscenza della frode (mala fede). Sullo stesso fatto il giudice penale ha assolto la rappresentante legale perché "il fatto non costituisce reato"; il giudice tributario ha ritenuto tale esito decisivo ai fini dell'accertamento tributario concernente operazioni oggettivamente inesistenti e ha annullato gli avvisi. L'Ufficio ha impugnato la decisione ma gli appelli sono stati respinti.

La decisione

La Corte ha respinto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato gli avvisi di accertamento. In particolare ha ritenuto che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio fosse a carico dell'Ufficio e che l'assoluzione penale (perché il fatto non costituisce reato, con esclusione del dolo) fosse rilevante e idonea a superare la contestazione erariale. Le spese processuali sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 1

    Definisce cosa si intende per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e distingue le categorie di inesistenza (oggettiva e soggettiva); utilizzata per chiarire la natura delle operazioni contestate e l'incidenza sull'onere della prova.

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Norma penale che incrimina l'uso di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza penale di assoluzione per questo articolo (assenza di dolo) è stata ritenuta rilevante dal giudice tributario per escludere la responsabilità fiscale correlata alle operazioni oggettivamente inesistenti.

  • D.L. 119/2018, art. 6

    Norma richiamata in ordine alla definizione agevolata degli avvisi; nel caso non è emersa evidenza che il contribuente avesse condiviso le contestazioni oggetto di tale definizione, elemento che avrebbe potuto assumere rilievo probatorio.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può prendere in considerazione l'esito del processo penale quando quest'ultimo riguarda i medesimi fatti; un'assoluzione penale per mancato dolo può influire favorevolmente sul contribuente nei giudizi tributari.
  • Occorre distinguere sempre tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni: per l'inesistenza oggettiva l'onere di provare che l'operazione non è mai avvenuta è dell'Amministrazione finanziaria; per l'inesistenza soggettiva l'Amministrazione deve anche dimostrare la conoscenza della frode da parte del contribuente (mala fede).
  • Un'accertata mancanza di dolo nel processo penale rende più difficile per l'Ufficio sostenere che si sia trattato di operazioni oggettivamente inesistenti imposte con finalità fraudolente; tuttavia va valutato il contenuto e le motivazioni dell'assoluzione (es. assoluzione per insufficienza di prove, per fatto non costituisce reato, per causa diversa), perché non tutte le assoluzioni hanno lo stesso valore probatorio nel giudizio tributario.
  • Se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, la difesa del contribuente dovrebbe concentrarsi a dimostrare la mancanza di conoscenza della frode (diligenza e verifiche sui fornitori); se si tratta di operazioni oggettivamente inesistenti, è strategico opporre l'assenza di prove che le operazioni siano realmente avvenute.
  • In vista di un contenzioso tributario, il contribuente dovrebbe acquisire e presentare documentazione di buona fede (contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, verifiche sui fornitori) e depositare copia autentica dell'eventuale sentenza penale favorevole quando pertinente e decisiva sui medesimi fatti.
  • La disposizione della compensazione delle spese può essere applicata in procedimenti complessi; la presenza di una sentenza penale favorevole aumenta la probabilità di compensazione delle spese in caso di esito a favore del contribuente.

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