Sentenza del 20/11/2023 n. 751 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - sentenza penale di assoluzione - onere della prova - inesistenza oggettiva dell'operazione - condotta dolosa del contribuente - inesistenza soggettiva dell'operazione - conoscenza della frode
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, sostenendo che numerosi fornitori (cd. "cartiere") avevano emesso documentazione per cessioni mai avvenute con lo scopo di consentire indebite detrazioni di IVA e la riduzione degli imponibili. La questione centrale è la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti: per le prime l'Amministrazione deve provare che l'operazione non è mai avvenuta; per le seconde deve provare, oltre all'effettiva evasione, che il contribuente fosse a conoscenza della frode (mala fede). Sullo stesso fatto il giudice penale ha assolto la rappresentante legale perché "il fatto non costituisce reato"; il giudice tributario ha ritenuto tale esito decisivo ai fini dell'accertamento tributario concernente operazioni oggettivamente inesistenti e ha annullato gli avvisi. L'Ufficio ha impugnato la decisione ma gli appelli sono stati respinti.
La decisione
La Corte ha respinto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato gli avvisi di accertamento. In particolare ha ritenuto che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio fosse a carico dell'Ufficio e che l'assoluzione penale (perché il fatto non costituisce reato, con esclusione del dolo) fosse rilevante e idonea a superare la contestazione erariale. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
Definisce cosa si intende per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e distingue le categorie di inesistenza (oggettiva e soggettiva); utilizzata per chiarire la natura delle operazioni contestate e l'incidenza sull'onere della prova.
Norma penale che incrimina l'uso di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza penale di assoluzione per questo articolo (assenza di dolo) è stata ritenuta rilevante dal giudice tributario per escludere la responsabilità fiscale correlata alle operazioni oggettivamente inesistenti.
Norma richiamata in ordine alla definizione agevolata degli avvisi; nel caso non è emersa evidenza che il contribuente avesse condiviso le contestazioni oggetto di tale definizione, elemento che avrebbe potuto assumere rilievo probatorio.
Massime di principio
- Il giudice tributario può prendere in considerazione l'esito del processo penale quando quest'ultimo riguarda i medesimi fatti; un'assoluzione penale per mancato dolo può influire favorevolmente sul contribuente nei giudizi tributari.
- Occorre distinguere sempre tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni: per l'inesistenza oggettiva l'onere di provare che l'operazione non è mai avvenuta è dell'Amministrazione finanziaria; per l'inesistenza soggettiva l'Amministrazione deve anche dimostrare la conoscenza della frode da parte del contribuente (mala fede).
- Un'accertata mancanza di dolo nel processo penale rende più difficile per l'Ufficio sostenere che si sia trattato di operazioni oggettivamente inesistenti imposte con finalità fraudolente; tuttavia va valutato il contenuto e le motivazioni dell'assoluzione (es. assoluzione per insufficienza di prove, per fatto non costituisce reato, per causa diversa), perché non tutte le assoluzioni hanno lo stesso valore probatorio nel giudizio tributario.
- Se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, la difesa del contribuente dovrebbe concentrarsi a dimostrare la mancanza di conoscenza della frode (diligenza e verifiche sui fornitori); se si tratta di operazioni oggettivamente inesistenti, è strategico opporre l'assenza di prove che le operazioni siano realmente avvenute.
- In vista di un contenzioso tributario, il contribuente dovrebbe acquisire e presentare documentazione di buona fede (contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, verifiche sui fornitori) e depositare copia autentica dell'eventuale sentenza penale favorevole quando pertinente e decisiva sui medesimi fatti.
- La disposizione della compensazione delle spese può essere applicata in procedimenti complessi; la presenza di una sentenza penale favorevole aumenta la probabilità di compensazione delle spese in caso di esito a favore del contribuente.
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