Sentenza del 21/11/2023 n. 32207 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2011 per presunta mancata corresponsione del tributo, con applicazione di interessi e sanzioni. La società ha impugnato l'atto per difetto di motivazione, illogicità della tariffa, illegittimità del regolamento comunale, e erronea determinazione della superficie imponibile (in particolare tassazione dell'intero specchio d'acqua di concessione destinato a transito e manovra dei natanti, non indicato nella dichiarazione in quanto ritenuto inidoneo a produrre rifiuti).
La decisione
Il Tribunale amministrativo tributario di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale hanno respinto le domande della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, ma ha poi proceduto a rinunciare al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia, ha integralmente compensate le spese processuali (per accordo delle parti) e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002 in caso di rinuncia. Non vi è stata una pronuncia sul merito delle questioni sostanziali relative alla tassabilità delle superfici acquatiche.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993
Le disposizioni sul tributo comunale sui rifiuti urbani sono state invocate dalla ricorrente per contestare l'imponibilità di superfici acquatiche e l'ambito di esclusione delle aree pertinenziali; in primo grado e in appello la C.T.R. ha ritenuto imponibile l'intero specchio d'acqua equiparandolo a superficie scoperta.
D.L. n. 8/1999, art. 1 (conv. L. n. 75/1999)
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'esclusione delle aree pertinenziali rispetto a insediamenti non abitativi; la C.T.R. non ha accolto l'argomentazione della contribuente estendendo l'esclusione solo alle pertinenze abitative.
Art. 174 TFUE (principio "chi inquina paga")
Invocato dalla ricorrente per sostenere che dovrebbero essere tassate solo le aree produttrici di rifiuti; la C.T.R. ha comunque ritenuto imponibile l'intera superficie acquatica oggetto di concessione.
Art. 360 c.p.c.
Richiamato come presidio di legittimità per i motivi di cassazione (violazione di norme, omessa motivazione e violazione di norme di diritto), ossia la norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione civile.
Art. 112 c.p.c. e artt. 132 n.4 c.p.c.
Richiamati in relazione alla presunta omessa o insufficiente motivazione da parte della C.T.R.; i motivi contestavano la mancata pronuncia o motivazione su specifiche eccezioni sollevate.
Cost., art. 111
Citato in connessione al diritto di impugnare e alla necessità di adeguata motivazione delle decisioni giurisdizionali.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha ritenuto che la sanzione prevista (versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente) non si applichi in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma si applica ai soli rigetti o pronunce di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Se un'area non è effettivamente idonea a produrre rifiuti (es. zone destinate esclusivamente a transito e manovra dei natanti), il contribuente deve fornire elementi probatori specifici per chiedere l'esclusione dall'imponibile TARSU; i giudici di merito possono però ritenere imponibile l'intera superficie se non emergono prove contrarie.
- L'esclusione delle "aree pertinenziali" può essere interpretata in modo diverso rispetto alla destinazione (abitativa vs non abitativa): è utile contestare esattamente la qualificazione giuridica e funzionale dell'area sul presupposto che la pertinenzialità rilevante ai fini tributari non sia automaticamente estendibile a insediamenti non abitativi.
- Le delibere tariffarie comunali devono essere adeguatamente motivate; in caso di contestazione, il contribuente dovrebbe indicare chiaramente quali profili di motivazione mancano e come ciò incida sul calcolo della tariffa.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e circostanziati (violazione di norme, omessa pronuncia, carenza di motivazione); tuttavia, la rinuncia al ricorso estingue il giudizio e impedisce la pronuncia della Corte sul merito.
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo senza pronuncia di merito e, salvo diverso accordo tra le parti, mantiene la statuizione di merito precedente. Le spese possono essere compensate se le parti lo concordano.
- La sanzione di cui all'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso, ma solo in caso di rigetto dell'impugnazione o di pronuncia di inammissibilità/improcedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 754 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 256 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 259 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 312 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 nov 2023Sentenza del 21/11/2023 n. 802 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →