Sentenza del 21/11/2023 n. 32209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer rinuncia rituale del ricorso per cassazione la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese processuali sono state integralmente compensate fra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) in quanto tale misura sanzionatoria non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificava alla società un avviso di accertamento Tares per l'anno 2013 (tributo comunale, interessi e sanzioni). La società impugnava lamentando difetto di motivazione dell'atto impositivo, illogicità della tariffa applicata, illegittimità del Regolamento comunale e inesattezza della superficie tassata (in particolare la tassazione dell'intero specchio acqueo destinato a transito e manovra dei natanti). CTP e poi CTR respingevano i ricorsi. La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi (violazione di norme del D.Lgs. n.507/1993, mancata esclusione di aree pertinenziali non abitative, difetto di motivazione della delibera tariffaria e dell'avviso, errata qualificazione di superfici acquatiche), ma prima della decisione definitiva ha effettuato la rinuncia formale al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993
art. 62, comma 1 e 2; art. 69, comma 2; art. 70, comma 1
Norme sul tributo comunale sui rifiuti (TARSU/Tares) citate nei motivi di ricorso: le parti discutevano l'ambito oggettivo dell'imponibile (esclusione di alcune aree/pertinenze e qualificazione di specchi acquatici) e la legittimità della tariffazione; la controversia verteva sulla corretta applicazione/interpretazione di tali disposizioni.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Principio 'chi inquina paga' richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tassazione debba seguire la produzione effettiva di rifiuti: la norma è stata invocata come principio di riferimento per la delimitazione dell'imponibile.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4; art. 112 c.p.c.; art. 132 n.4 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.: motivi di legittimità per cassazione usati dalla ricorrente (violazione di legge, omessa motivazione). Art. 112 c.p.c. e art. 132: questioni processuali attinenti all'omessa pronuncia e al dovere di motivazione della decisione impugnata.
D.L. n. 8 del 1999, convertito con l. n. 75 del 1999
Richiamato in combinato disposto con il D.Lgs. n.507/1993 per questioni interpretative sul tributo; invocato dalla ricorrente fra le norme di riferimento.
Costituzione
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla necessita' di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la ricorrente lamentava violazione di tale principio per presunte omissioni motivazionali.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente; la Corte ha ritenuto che non trovi applicazione nella fattispecie per la rinuncia al ricorso (la norma si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione).
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo e in genere impedisce che la Corte si pronunci nel merito; questo comportamento evita l'applicazione di misure sanzionatorie accessorie previste per il ricorrente soccombente (es. contributo unificato aggiuntivo) qualora non previste per la rinuncia.
- In controversie Tares/Tarsu la qualificazione dell'area imponibile deve essere collegata alla effettiva produttività di rifiuti o alla destinazione funzionale dell'area: specchi d'acqua destinati esclusivamente a transito e manovra possono essere oggetto di contestazione sulla loro imponibilità se non idonei a produrre rifiuti.
- Il regolamento tariffario comunale e la delibera che determina le tariffe devono essere adeguatamente motivate: la mancanza di motivazione o l'illogicità della tariffa costituiscono profili rilevabili in sede giurisdizionale.
- Le esclusioni per aree pertinenziali sono sensibili alla natura dell'insediamento (abitativo vs non abitativo) e alla funzione effettiva dell'area; in casi dubbi occorre dimostrare la pertinenzialità e l'assenza di produzione di rifiuti per ottenere l'esclusione dall'imponibile.
- Se il giudice d'appello omette di affrontare specifiche censure (omessa pronuncia) ciò può costituire motivo di impugnazione in cassazione, ma la rinuncia del ricorrente priva tali motivi di efficacia e determina estinzione del giudizio.
- Le spese processuali possono essere compensate per accordo delle parti o per decisione della Corte quando il procedimento si estingue per rinuncia, evitando un accollamento sanzionatorio a carico del rinunciante.
- In fase di contestazione del tributo il contribuente dovrebbe documentare con precisione le superfici effettivamente produttive di rifiuti (es. posti barca vs aree di manovra) e richiedere espressa motivazione dell'avviso di accertamento e della delibera tariffaria.
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