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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 32210 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento Tarsu relativo all'anno 2012 per mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni. La contribuente impugnava sostenendo: difetto di motivazione dell'atto impositivo; illogicità/erroneità della tariffa applicata (tra cui classificazione di depositi chiusi e magazzini); illegittimità del Regolamento comunale; errata quantificazione della superficie tassata, in particolare tassazione dell'intero specchio d'acqua in concessione (circa 12.900 mq) destinato a transito e manovra dei natanti e quindi, secondo la ricorrente, inidoneo a produrre rifiuti; contestazione della esclusione delle sole aree pertinenziali delle abitazioni (senza estensione alle pertinenze di insediamenti non abitativi). La società ha proposto ricorso per cassazione su otto motivi.

La decisione

I precedenti gradi (C.T.P. e C.T.R.) avevano respinto le doglianze della società. In Cassazione il ricorso è stato oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, per cui la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese processuali sono state integralmente compensate per accordo tra le parti. La Corte ha inoltre osservato che l'art. 13, comma 1‑quater, del D.P.R. n.115/2002 non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (richiamando orientamento di Cass. n. 23175/2015).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e comma 2

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dalla Tarsu di superfici non idonee a produrre rifiuti (es. specchio acqueo per transito/manovra). La Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa della rinuncia e quindi non ha dato un'interpretazione definitiva della norma nel caso concreto.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2

    Censurata in relazione alla motivazione della delibera tariffaria; non è stata decisa concretamente per estinzione del giudizio.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1

    Richiamata tra le norme impugnate; nessuna pronuncia di merito da parte della Corte a seguito della rinuncia.

  • D.L. n. 8 del 1999, art. 1, convertito dalla L. n. 75 del 1999

    Invocata dalla ricorrente in relazione all'ambito di applicazione del tributo; non è stata oggetto di decisione della Corte per estinzione.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 174 (principio "chi inquina paga")

    Richiamato come principio generale invocato dalla ricorrente per sostenere che debba essere tassata solo la parte che produce rifiuti. Non è stata pronunciata applicazione concreta della norma nel caso specifico.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    Articolo indicato a fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme processuali e di diritto). La Corte non ha esaminato i motivi nel merito per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato nelle censure relative alla motivazione delle decisioni; nessuna pronuncia sulla fondatezza delle doglianze per estinzione del processo.

  • Codice di procedura civile, art. 132, n. 4

    Richiamato in relazione alla presunta inesistenza della motivazione; Corte non ha deciso sul merito.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in riferimento al diritto al processo e alla motivazione; non è stata resa decisione di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    La Corte ha chiarito che la misura prevista da tale norma (ulteriore importo dovuto per il contributo unificato a carico del ricorrente soccombente) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione: l'art.13, comma 1‑quater trova applicazione solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se si contesta la tassazione di superfici (anche specchi d'acqua) come non idonee a produrre rifiuti, occorre documentare concretamente l'assenza di produzione di rifiuti e l'uso esclusivo per transito/manovra, oltre a verificare la disciplina regolamentare comunale che definisce l'imponibile.
  • Le censure sulla motivazione della delibera tariffaria e dell'atto di accertamento sono rilevanti: il contribuente deve indicare con precisione in che parte la motivazione è insufficiente o illogica e produrre elementi probatori idonei a dimostrare l'errore di classificazione o di superficie.
  • Le aree pertinenziali e la loro esclusione dalla tassa vanno valutate alla luce della specifica qualificazione normativa e della destinazione d'uso; se la doglianza riguarda pertinenze di insediamenti non abitativi, è necessario argomentare e provare la natura pertinenziale e la sua esclusione dalla disciplina comunale.
  • In Cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; in tale ipotesi la Corte non decide sul merito delle questioni poste e le parti possono concordare la compensazione delle spese. Inoltre, sussiste il principio secondo cui alcune sanzioni amministrativo‑processuali (es. l'ulteriore importo dell'art.13 D.P.R. 115/2002) non si applicano in caso di rinuncia.
  • Quando si invocano principi sovranazionali (es. il principio "chi inquina paga"), è necessario collegare concretamente il principio al caso di specie e mostrare come il diritto UE sia stato recepito o debba influenzare l'interpretazione della normativa nazionale applicabile.

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