Ordinanza n. 1410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01874/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio, chiedendo una tutela immediata rispetto alla pretesa sanzionatoria dell’Autorità. Il pregiudizio dedotto aveva natura patrimoniale, ma l’appellante ne ha illustrato le conseguenze economico-patrimoniali sull’attività societaria, in ragione dell’elevato ammontare della somma richiesta. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, la particolare complessità delle questioni di merito, ritenendo necessario esaminarle nella fase di cognizione piena.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, accogliendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. La tutela è stata subordinata alla prestazione di una garanzia idonea, costituita da un contratto autonomo di garanzia mediante fideiussione bancaria a prima richiesta scritta dell’Autorità, per un importo pari alla sanzione contestata e con validità fino alla conclusione del giudizio di primo grado. L’originale della fideiussione deve essere notificato all’Autorità insieme all’ordinanza, mentre una copia deve essere depositata presso la Sezione. La misura è stata ritenuta coerente con il bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che analoghe garanzie erano state previste nei confronti di società controllate e coobbligate in solido. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito
Il Consiglio di Stato riforma la misura adottata dal TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., sostituendola con una tutela cautelare effettiva, subordinata a garanzia.
Costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR e della trasmissione della decisione al giudice di primo grado ai sensi del comma 3.
Massime di principio
- In sede cautelare, la particolare complessità delle questioni di merito può giustificare una tutela provvisoria, rinviando l’esame approfondito alla fase di cognizione piena, quando il pregiudizio dedotto risulti concretamente incidente sull’attività dell’impresa.
- Anche un pregiudizio di natura patrimoniale può integrare il periculum in mora quando, avuto riguardo all’entità della somma pretesa e alla documentata situazione economico-patrimoniale, l’esecuzione dell’atto sia idonea a incidere significativamente sull’operatività dell’impresa.
- L’accoglimento della domanda cautelare può essere subordinato alla prestazione di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, per un importo pari alla somma contestata e con durata parametrata alla definizione del giudizio di primo grado, quale strumento di bilanciamento tra l’interesse del privato e quello dell’amministrazione alla conservazione della garanzia patrimoniale.
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