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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32732/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita difformità tra la pena concordata dalle parti e quella irrogata dal giudice; 2) vizio motivazionale per mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 3) violazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo in via generica la dubbia costituzionalità della norma e, in sostanza, l'eccessività della pena detentiva concordata e applicata. La Corte ha verificato il verbale di udienza e la proposta congiunta di concordato, rilevando che la pena applicata coincideva con quella pattuita e che, in presenza di rinuncia parziale ai motivi di appello, non erano più deducibili in cassazione questioni rinunciate né la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre escluso che fosse censurabile la misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, qui non sussistente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pena applicata in sentenza coincideva con quella effettivamente concordata; inammissibile il secondo motivo perché, nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi comporta preclusione alla deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; inammissibile anche il terzo motivo, poiché la pena concordata non può essere unilateralmente rimessa in discussione se non in caso di illegalità, non dedotta né riscontrata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello, una volta accolto dal giudice, delimita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la deduzione in cassazione di questioni rinunciate, salvo il caso di illegality della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio definito con concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento, perché la rinuncia ai motivi impedisce la cognizione delle questioni non devolute.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in modo generico per contestare l'eccessività della pena; la Corte non affronta alcun profilo di illegittimità costituzionale e ribadisce che la pena concordata non è sindacabile unilateralmente se non per illegalità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo del giudice e della Cassazione resta circoscritto al rispetto dell'accordo e alla legalità della pena; non sono proponibili censure sulla pena concordata se essa corrisponde a quanto pattuito e non è illegale.
  • La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo preclude la deduzione in cassazione di questioni rinunciate, comprese quelle rilevabili d'ufficio come la verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile quando la sentenza deriva da concordato in appello, perché l'istituto comporta una preclusione processuale assimilabile agli effetti della rinuncia all'impugnazione.
  • La misura della pena concordata non può essere unilateralmente rimessa in discussione in sede di legittimità, salvo che si denunci e riscontri un profilo di illegalità della pena stessa.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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