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Sentenza

Sentenza n. 6646/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3832/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Emili, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 39302/2018, pubblicata in data 25/06/2020, notificata in data 31/07/2020, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle spettanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo il sistema della ricostruzione di carriera e condannata l'amministrazione al pagamento delle spettanze conseguenti, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato né fornito giustificazioni per l'inerzia. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere all'esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, stabilendo che essa opererà soltanto in caso di ulteriore inottemperanza ai termini fissati e sarà pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 900 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta, una penalità di mora per il caso di successiva violazione o inosservanza o di ritardo nell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal titolo o fornire una giustificazione dell'eventuale inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che intervenga dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato sia significativo; la sua decorrenza può essere fissata dal momento dell'eventuale ulteriore inottemperanza ai termini stabiliti dal giudice e il suo importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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