Cassazione Penale, Ordinanza n. 11397/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata esclusa la liquidazione delle spese della parte civile, perché il giudizio di impugnazione aveva riguardato esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale in funzione di giudice d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere per uno dei capi di imputazione e confermando nel resto la condanna. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione sulla determinazione del quantum di pena applicato per i soli reati di minaccia contestati ai capi C) e D), lamentando l'illegalità della pena. La Corte rileva però che l'imputato era stato condannato anche per lesioni personali ex art. 582 c.p., nell'ambito di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione; la sentenza di primo grado, pur non distinguendo analiticamente il trattamento sanzionatorio per ciascun reato, consentiva di escludere l'illegalità della pena complessiva, che non superava il massimo edittale previsto dall'art. 52 d.lgs. 274/2000. Inoltre, mancava uno specifico motivo di impugnazione, in appello e in cassazione, sul punto dell'individuazione del reato più grave e degli aumenti per i reati satellite, sicché la censura risultava incompatibile con il principio devolutivo.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati per i quali l'imputato era stato condannato, rilevante ai fini della continuazione e della valutazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
Usato come parametro del massimo edittale rispetto al quale la pena complessiva non risultava eccedente, escludendo l'illegalità denunciata.
Usato come parametro del massimo edittale rispetto al quale la pena complessiva non risultava eccedente, escludendo l'illegalità denunciata.
Massime di principio
- Quando la censura investe solo il trattamento sanzionatorio, l'assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul criterio di individuazione del reato più grave e degli aumenti per la continuazione impedisce di dedurre utilmente in cassazione l'illegalità della pena, per rispetto del principio devolutivo.
- La pena complessiva non è illegale se, pur in mancanza di analitica ripartizione tra i singoli reati unificati in continuazione, non supera il massimo edittale rilevante secondo la disciplina applicabile.
- Nel giudizio di impugnazione le spese della parte civile non sono liquidabili quando l'oggetto del ricorso riguarda esclusivamente questioni inerenti al trattamento sanzionatorio e non sussiste un autonomo interesse civile tutelabile.
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