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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38026/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione per saltum lamentava che il Tribunale di Larino, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva erroneamente determinato il termine prescrizionale tenendo conto della fattispecie di speciale tenuità come parametro riduttivo; in particolare si contestava la determinazione del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Larino, precisando che la speciale tenuità non costituisce autonoma fattispecie di reato ma una circostanza attenuante e, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può essere considerata ai fini della determinazione del termine di prescrizione. Pertanto il termine di prescrizione deve essere calcolato con riferimento al massimo edittale dell'ipotesi-base (otto anni di reclusione per l'art. 648, comma 1), come dedotto dal Procuratore generale; la causa è rinviata alla Corte d'appello di Campobasso per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento al delitto contestato; la Corte indica che per il calcolo della prescrizione va preso il parametro edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (comma 1) anche se l'imputazione è al comma 2

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che le circostanze attenuanti non possono essere considerate per la determinazione del termine di prescrizione: la speciale tenuità, essendo attenuante e non autonoma fattispecie, non incide sul termine prescrizionale

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 157 per la disciplina del calcolo del termine di prescrizione in presenza di attenuanti e per la individuazione del limite edittale da assumere

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022

    Giurisprudenza confermante il principio secondo cui la speciale tenuità non modifica il parametro edittale da assumere ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • La speciale tenuità è una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma: non può ridurre il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 157 cod. pen.
  • Per calcolare la prescrizione occorre prendere il limite edittale massimo dell'ipotesi-base del reato, anche quando l'imputazione sia ricondotta a un comma 'minore' o attenuato
  • Se il giudice di merito calcola la prescrizione sulla base di attenuanti (es. speciale tenuità) anziché sul limite edittale massimo, la parte pubblica può proporre ricorso per cassazione; la Corte può annullare e rinviare per nuovo giudizio
  • In un caso analogo bisogna verificare attentamente quale sia l'ipotesi-base e il relativo massimo edittale prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione
  • La corretta distinzione tra effetto della attenuante sul trattamento sanzionatorio e sul termine prescrizionale è cruciale: attenuanti influiscono sulla pena, non sul termine della prescrizione

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