Sentenza del 05/05/2022 n. 14344 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva annullato gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, per l'anno 2009, le somme corrisposte dall'A.S.P. ai dipendenti a titolo di risarcimento derivante dalle transazioni conseguenti a giudizi del lavoro. L'ufficio sosteneva che le somme fossero risarcimento per lucro cessante (mancata percezione di retribuzione legata alla retribuzione di risultato ex art. 52 c.c.n.l.) e quindi imponibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR e, per gli anni di percezione, imponibili con tassazione separata ex art. 17 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della C.T.R. che aveva qualificato le somme come risarcimento per perdita di chance (danno emergente) e non come reintegrazione di redditi non percepiti. Sulla base della giurisprudenza costante, è stato affermato che sono imponibili solo le somme risarcitorie dirette a reintegrare il lucro cessante; quelle intese a riparare una perdita di chance o altra lesione non reddituale sono esenti. È inoltre rilevato che il parametro contrattuale utilizzato per quantificare il danno (art. 52 c.c.n.l.) non muta la natura risarcitoria non reddituale. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6, comma 2
"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)"
La norma distingue risarcimenti che sostituiscono redditi (imponibili) da risarcimenti per danni di altra natura; la Corte applica questo principio per escludere l'imposizione quando il pagamento ripara una perdita di chance (danno emergente) e non il mancato guadagno.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. b)
Richiamata dall'Agenzia come regime di tassazione separata per somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; la Corte rileva però che la caratteristica impositiva dipende dalla natura del risarcimento (lucro cessante vs danno emergente).
Contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) dirigenza sanitaria, art. 52
Il riferimento contrattuale è stato utilizzato in sede di quantificazione del danno, ma la Corte afferma che l'uso del parametro contrattuale ai fini del calcolo del quantum non determina la natura reddituale del risarcimento.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra risarcimento per lucro cessante (mancata percezione di redditi) e risarcimento per danno emergente o perdita di chance: solo il primo è presumibilmente imponibile.
- La qualificazione del giudice del lavoro circa la natura del danno è determinante per la classificazione fiscale: una pronuncia che riconosce perdita di chance orienta verso l'esenzione fiscale.
- La modalità o il parametro contrattuale adottato per quantificare il risarcimento (es. richiamo ad art. 52 c.c.n.l.) non trasforma automaticamente la natura del pagamento in reddito imponibile; conta la finalità risarcitoria effettiva.
- In caso di transazione, è essenziale che l'atto di transazione e/o la pronuncia giudiziale esplicitino la natura risarcitoria e la tipologia di danno per sostenere l'esenzione fiscale.
- Se il risarcimento mira a reintegrare retribuzioni non corrisposte (lucro cessante) occorre documentare la diretta correlazione con la perdita di reddito; in tali ipotesi l'imposizione e la possibile tassazione separata sono applicabili.
- Per orientarsi nel caso concreto: verificare titolo del credito transatto, motivazione giudiziale, oggetto della domanda (reddito vs lesione di chance) e documentazione probatoria per valutare la tassabilità.
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