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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33497/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di risarcimento proposta da un privato per i gravi danni subiti dal proprio immobile in conseguenza dei lavori di costruzione di gallerie eseguiti sulla variante alla s.s. 80. In primo grado furono convenuti la stazione appaltante, l’appaltatrice e la subappaltatrice; fu poi chiamata in garanzia la compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell’appaltatrice. In appello la compagnia, divenuta nel frattempo incorporante dell’assicuratrice originaria, ottenne solo un parziale accoglimento, ma rimase una condanna a tener indenne l’appaltatrice nei limiti di quanto dovuto al danneggiato. In cassazione la società assicuratrice dedusse otto motivi: (1) mancanza assoluta di motivazione sulla reiezione dell’eccezione di inoperatività della polizza a primo rischio; (2) omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di inoperatività della polizza; (3) omesso esame e mancanza assoluta di motivazione sulla stessa questione; (4) mancanza totale di motivazione sulla reiezione delle eccezioni di inadempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio, ritenute tardive; (5) mancanza assoluta di motivazione sulla domanda di rigetto della manleva; (6) mancanza assoluta di motivazione sull’esclusione del dolo per mancata comunicazione dell’esistenza di altre assicurazioni; (7) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., perché per il danneggiamento di immobile sarebbero risarcibili solo i costi di ripristino e non la totale ricostruzione, che avrebbe comportato un miglioramento patrimoniale; (8) omesso esame e carenza assoluta di motivazione sulla medesima questione del quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata esisteva e che le censure non colpivano specificamente le rationes decidendi: la genericità dell’eccezione, la tardività delle difese e l’onere di provare il dolo erano state già valutate dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibili il settimo e l’ottavo motivo per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava adeguatamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti relativi alle conclusioni del consulente tecnico e alla tempestività delle contestazioni; inoltre ha richiamato l’apprezzamento di fatto della corte territoriale sulla perdita totale e irrimediabile dell’abitazione, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato ancorato dalla stessa parte ricorrente a specifici vizi di legittimità; la Corte ha escluso ogni riqualificazione dei motivi oltre i limiti segnati dalla loro univoca deduzione.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    L’omessa o inadeguata indicazione degli atti e dei documenti rilevanti ha determinato l’inammissibilità dei motivi che contestavano il quantum e le risultanze tecniche.

  • art. 2056, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del risarcimento del danno, ma la censura è stata respinta/inammissibile perché non colpiva specificamente la valutazione di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il risarcimento dovesse limitarsi al costo di ripristino; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione la censura è inammissibile o infondata quando non attacca in modo diretto e specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a reiterare genericamente questioni già affrontate dal giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non consente di ottenere una rivalutazione del merito se la motivazione della decisione esiste ed è intellegibile, ancorché sintetica, e se la doglianza non colpisce la concreta argomentazione posta a fondamento della pronuncia.
  • Le eccezioni fondate su inadempimenti contrattuali o su cause di inoperatività della garanzia devono essere contestate confrontandosi con la specifica motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è infondato.
  • Quando si censura il criterio di quantificazione del danno fondato su consulenza tecnica d’ufficio, il ricorso deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti e dimostrare la tempestività delle contestazioni svolte nei gradi di merito; in difetto opera l’inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sovrapporre una diversa valutazione del fatto, specie quando il giudice di merito abbia accertato, con apprezzamento insindacabile, la perdita totale e irrimediabile del bene danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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