Cassazione Civile, Ordinanza n. 33497/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di risarcimento proposta da un privato per i gravi danni subiti dal proprio immobile in conseguenza dei lavori di costruzione di gallerie eseguiti sulla variante alla s.s. 80. In primo grado furono convenuti la stazione appaltante, l’appaltatrice e la subappaltatrice; fu poi chiamata in garanzia la compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell’appaltatrice. In appello la compagnia, divenuta nel frattempo incorporante dell’assicuratrice originaria, ottenne solo un parziale accoglimento, ma rimase una condanna a tener indenne l’appaltatrice nei limiti di quanto dovuto al danneggiato. In cassazione la società assicuratrice dedusse otto motivi: (1) mancanza assoluta di motivazione sulla reiezione dell’eccezione di inoperatività della polizza a primo rischio; (2) omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di inoperatività della polizza; (3) omesso esame e mancanza assoluta di motivazione sulla stessa questione; (4) mancanza totale di motivazione sulla reiezione delle eccezioni di inadempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio, ritenute tardive; (5) mancanza assoluta di motivazione sulla domanda di rigetto della manleva; (6) mancanza assoluta di motivazione sull’esclusione del dolo per mancata comunicazione dell’esistenza di altre assicurazioni; (7) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., perché per il danneggiamento di immobile sarebbero risarcibili solo i costi di ripristino e non la totale ricostruzione, che avrebbe comportato un miglioramento patrimoniale; (8) omesso esame e carenza assoluta di motivazione sulla medesima questione del quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata esisteva e che le censure non colpivano specificamente le rationes decidendi: la genericità dell’eccezione, la tardività delle difese e l’onere di provare il dolo erano state già valutate dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibili il settimo e l’ottavo motivo per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava adeguatamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti relativi alle conclusioni del consulente tecnico e alla tempestività delle contestazioni; inoltre ha richiamato l’apprezzamento di fatto della corte territoriale sulla perdita totale e irrimediabile dell’abitazione, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ancorato dalla stessa parte ricorrente a specifici vizi di legittimità; la Corte ha escluso ogni riqualificazione dei motivi oltre i limiti segnati dalla loro univoca deduzione.
L’omessa o inadeguata indicazione degli atti e dei documenti rilevanti ha determinato l’inammissibilità dei motivi che contestavano il quantum e le risultanze tecniche.
Richiamato dal ricorrente quale parametro del risarcimento del danno, ma la censura è stata respinta/inammissibile perché non colpiva specificamente la valutazione di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il risarcimento dovesse limitarsi al costo di ripristino; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione la censura è inammissibile o infondata quando non attacca in modo diretto e specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a reiterare genericamente questioni già affrontate dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale non consente di ottenere una rivalutazione del merito se la motivazione della decisione esiste ed è intellegibile, ancorché sintetica, e se la doglianza non colpisce la concreta argomentazione posta a fondamento della pronuncia.
- Le eccezioni fondate su inadempimenti contrattuali o su cause di inoperatività della garanzia devono essere contestate confrontandosi con la specifica motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è infondato.
- Quando si censura il criterio di quantificazione del danno fondato su consulenza tecnica d’ufficio, il ricorso deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti e dimostrare la tempestività delle contestazioni svolte nei gradi di merito; in difetto opera l’inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il giudizio di legittimità non consente di sovrapporre una diversa valutazione del fatto, specie quando il giudice di merito abbia accertato, con apprezzamento insindacabile, la perdita totale e irrimediabile del bene danneggiato.
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