Sentenza del 18/05/2016 n. 10190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni, conseguente alla revoca dell’agevolazione prima casa per l’acquisto, con atto del 27 gennaio 2005, di un’abitazione ritenuta di lusso ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2 agosto 1969. L’Ufficio aveva sostenuto che l’immobile superasse i 200 mq di superficie utile e che l’area scoperta pertinenziale fosse superiore a sei volte quella coperta, escludendo dal computo della superficie coperta due verande con tenda e una pensilina per l’auto. La CTP di Prato aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Toscana, con sentenza n. 111/18/10 depositata il 12 novembre 2010, aveva confermato tale esito. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell’art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, sostenendo che per superficie «coperta» dovesse intendersi quella protetta da una struttura permanente assimilabile a un tetto e che le verande e la pensilina non avessero tale carattere. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e l’ha condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori, se dovuti. La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità: la CTR aveva accertato in fatto che la tettoia e le verande costituivano strutture solide e stabilmente infisse, e aveva interpretato il termine «copertura» nel suo significato letterale. L’Agenzia ha invece insistito sulla rimovibilità dei materiali di copertura, senza censurare l’accertamento di fatto nei modi pertinenti e senza confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione. La censura, pertanto, non poteva condurre a un esito diverso e non consentiva di ottenere in sede di legittimità un riesame dei fatti.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 5
Premesso che, nei limiti dell'impugnazione proposta, resta ancora sub iudice esclusivamente la verifica della sussistenza o meno dei requisiti previsti dal D.M. 2 agosto 1969, art. 5 ai fini dell'attribuzione all'abitazione in oggetto della qualifica "di lusso", deve ritenersi fondata l'eccezione del controricorrente.
La norma costituisce il riferimento per verificare se l’abitazione possieda i requisiti per essere qualificata di lusso. In questo giudizio, tuttavia, la Cassazione non ha riesaminato nel merito tali requisiti: il ricorso è stato rigettato perché la censura dell’Agenzia non era coerente con l’accertamento e la motivazione della CTR.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
E' palese, quindi, che la censura, così come formulata, oltre che a coinvolgere la stessa quaestio fatti, non colga l'effettiva ratio decidendi alla base della decisione impugnata e sia come tale inidonea a condurre ad una decisione diversa da quella resa nella fattispecie dalla CTR della Toscana.
Una censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata. Non può essere usata per sollecitare un nuovo accertamento dei fatti, né è idonea se attacca una questione diversa da quella realmente decisa.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
A fronte di detto accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, nel senso che i manufatti in oggetto costituiscono strutture permanenti e non amovibili, se non senza modificare quindi la struttura ed il profilo dell'edificio, accertamento non censurato dall'Amministrazione per vizio di motivazione, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, nel testo ratione temporis applicabile, l'Agenzia delle Entrate ha insistito nella prospettazione dell'impossibilità di includere nel concetto di copertura i manufatti in oggetto perchè i rispettivi sistemi di copertura sarebbero rimovibili.
L’accertamento di fatto del giudice di merito non può essere rimesso in discussione limitandosi a formulare una diversa prospettazione in diritto: deve essere contestato con la pertinente censura di legittimità. Nel caso concreto, l’Agenzia non aveva impugnato per vizio di motivazione l’accertamento sulla stabilità delle strutture.
Massime di principio
- In Cassazione, il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che contesta un argomento diverso da quello decisivo può essere dichiarata inammissibile o comunque risultare inidonea a modificarne l’esito.
- La denuncia di violazione di legge non consente di chiedere una nuova valutazione delle caratteristiche materiali di un immobile quando queste sono state accertate dal giudice di merito. Occorre contestare l’accertamento con il motivo processuale appropriato e nei limiti ammessi.
- Per stabilire se una struttura rientri nella superficie «coperta» rilevante ai fini della qualificazione dell’immobile, la decisione in esame ha valorizzato le caratteristiche concrete accertate in giudizio: stabilità, solidità e integrazione nell’edificio, non la sola possibilità di rimuovere il materiale di copertura.
- Il rigetto del ricorso dell’Amministrazione comporta, secondo il principio di soccombenza applicato in questa causa, la condanna al rimborso delle spese sostenute dal contribuente in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2016Sentenza del 18/05/2016 n. 10175 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 mag 2016Sentenza del 18/05/2016 n. 10176 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 mag 2016Sentenza del 18/05/2016 n. 10178 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 mag 2016Sentenza del 18/05/2016 n. 10181 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 mag 2016Sentenza del 18/05/2016 n. 10182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 mag 2016Sentenza del 18/05/2016 n. 10186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →